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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10083/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 464-octies, comma 2, c.p.p., sostenendo che la revoca è stata disposta de plano o in un'udienza fissata per altre finalità (senza previa udienza camerale specifica e senza avviso alle parti circa la valutazione dei presupposti per la revoca), con conseguente nullità per violazione del principio del contraddittorio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché dal verbale risulta che all'udienza del 21/09/2023 il Tribunale aveva rinviato al 26/09/2024 "per la verifica dell'esito della messa alla prova", cioè per valutare espressamente l'eventuale revoca. Alla data del 26/09/2024 il Tribunale ha dato atto della comunicazione del D.A.P. che attestava la mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità e ha disposto la revoca. La Corte ha osservato che l'indicazione dell'udienza "per la verifica dell'esito della messa alla prova" è idonea a informare le parti e a garantire il contraddittorio; inoltre l'omissione di un avviso specifico non era censurabile in quanto il rinvio era stato disposto in udienza e, secondo l'art. 148, comma 2, c.p.p., si potevano omettere avvisi per parti che erano o dovevano essere presenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    La Corte richiamata la norma in tema di nullità generale a regime intermedio: la revoca adottata senza rispettare il contraddittorio può determinare nullità; tuttavia la nullità trova applicazione solo se effettivamente manca la previa fissazione di udienza camerale e l'avviso alle parti.

  • Codice di procedura penale, art. 464-octies, commi 1 e 2

    Comma 1: La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. Comma 2: Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

    La norma richiede che per la revoca il giudice fissi un'udienza e dia avviso alle parti per garantire il contraddittorio; la Corte ha interpretato l'atto di rinvio 'per la verifica dell'esito della messa alla prova' come idoneo a svolgere la funzione informativa richiesta dalla norma, evitando la revoca "a sorpresa".

  • Codice di procedura penale, art. 127

    Richiamato come criterio procedurale per la fissazione dell'udienza ai fini della valutazione dei presupposti della revoca (regole sul procedimento camerale e partecipazione delle parti).

  • Codice di procedura penale, art. 148, comma 2

    La Corte ha ritenuto che il rinvio disposto in udienza consente, ai sensi di questa norma, di omettere avvisi formali per le parti che erano o dovevano essere presenti, giustificando l'assenza di una notifica specifica dell'udienza di verifica.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma prevista per la condanna alle spese: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • La revoca della messa alla prova richiede il rispetto del principio del contraddittorio: in linea generale il giudice deve fissare un'udienza specifica e darne avviso alle parti, salvo che il rinvio sia stato disposto in udienza con la finalità esplicita di verificare l'esito della messa alla prova.
  • La formula 'udienza per la verifica dell'esito della messa alla prova' è, di per sé, idonea a preannunciare alle parti l'eventualità di una revoca e a soddisfare l'obbligo informativo di cui all'art. 464-octies, comma 2, c.p.p.
  • La revoca disposta de plano o in un'udienza fissata per finalità diverse (senza avviso specifico che indichi la valutazione dei presupposti per la revoca) è vulnerabile di nullità per violazione del contraddittorio; pertanto, se la revoca avviene in circostanze diverse da quelle esplicitamente indicate, il difensore deve documentare la 'sorpresa' o la carenza di informazione.
  • Se il rinvio alla data di verifica è stato disposto in udienza e le parti erano o dovevano essere presenti, l'art. 148, comma 2, c.p.p. può giustificare l'omissione di avvisi successivi; tuttavia il difensore dovrebbe sempre verificare il verbale per accertare che l'oggetto dell'udienza sia stato chiaramente indicato.
  • In sede di impugnazione è utile produrre elementi che dimostrino l'assenza di preavviso o la concitazione della procedura (es. mancanza di indicazione nel precedente dispositivo, attestazioni di mancata conoscenza da parte dell'imputato/difensore) per contestare efficacemente la regolarità della revoca.

Testo integrale

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