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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28961/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui una società, quale procuratrice speciale della cessionaria di crediti originariamente vantati da una struttura sanitaria privata, ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'azienda sanitaria locale per corrispettivi asseritamente dovuti per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento in favore degli assistiti del servizio sanitario regionale. L'ingiunzione è stata opposta dall'ente sanitario, il tribunale ha revocato il decreto e la corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo di aver provato l'esistenza dell'accreditamento della struttura cedente mediante delibere e provvedimenti amministrativi e di aver dunque assolto l'onere probatorio sul fatto costitutivo del credito; 2) violazione degli artt. 1362, 1371 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse male interpretato l'accordo contrattuale del 24.5.2007, il quale, letto nel suo complesso, dimostrerebbe l'efficacia del rapporto e l'obbligo di pagamento delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato, la mancanza di prova di un valido provvedimento regionale di accreditamento; dall'altro, la mancanza di prova della rituale sottoscrizione di un valido accordo contrattuale scritto. Ha affermato che il secondo motivo non superava i requisiti di specificità e autosufficienza, perché il ricorso riproduceva solo uno stralcio e non il testo integrale dell'accordo; inoltre, le censure miravano in realtà a contrapporre una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella del giudice di merito, operazione non consentita in cassazione quando l'interpretazione accolta sia plausibile. Ha anche precisato che la doglianza ex art. 115 c.p.c. e quella ex art. 2697 c.c. erano inidonee, poiché non veniva denunciato un vero error in procedendo sull'uso di prove inesistenti o sull'erronea ripartizione dell'onere probatorio, ma solo una diversa valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 633 e ss. c.p.c.

    richiamati come base del procedimento per decreto ingiuntivo avviato dalla creditrice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è stata dedotta per censurare, rispettivamente, la valutazione della prova dell'accreditamento e l'interpretazione del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ricordato come possibile parametro di censura per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che nel caso ricorra un'anomalia motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice afferma di non dover osservare la regola di disponibilità delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando si contesta il peso attribuito alle prove.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione dell'accordo contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato dal ricorrente in via interpretativa, senza accoglimento della censura.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    richiamato come norma che, nel SSN, richiede un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualità di erogatore.

  • art. 6 L. n. 724/1994

    richiamato quale disposizione integrativa del sistema dell'accreditamento sanitario.

  • art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per affermare che gli accordi contrattuali devono essere singoli, specifici e in forma scritta, non potendo perfezionarsi per facta concludentia.

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamati per affermare che i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema del servizio sanitario nazionale, la pretesa al pagamento di prestazioni rese da una struttura privata presuppone la prova di un valido provvedimento amministrativo di accreditamento e di specifici accordi contrattuali scritti con l'azienda sanitaria competente.
  • Gli accordi tra struttura sanitaria privata e pubblica amministrazione non possono essere validamente conclusi per comportamenti concludenti quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sulla parte attrice; la mancata prova dell'accreditamento o della valida stipula del contratto impedisce il riconoscimento del corrispettivo richiesto.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove o sull'interpretazione del contratto in una denuncia di violazione degli artt. 115 o 2697 c.c.; tali norme sono violate solo in presenza di errori specifici nella ripartizione dell'onere probatorio o nell'utilizzo di prove non introdotte.
  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità solo perché la parte ricorrente ritenga più persuasiva una lettura diversa, purché quella adottata sia plausibile e conforme ai criteri ermeneutici.
  • Quando la decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene validamente censurata, il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse rispetto alle altre censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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