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Sentenza

Sentenza n. 1130/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di decadenza delle autorizzazioni per impianti pubblicitari su suolo pubblico e contestuale ordine di rimozione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza delle autorizzazioni relative a impianti pubblicitari su suolo pubblico, in ragione del mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le annualità dal 2021 al 2025, nonché gli atti del procedimento e, ove occorrente, le disposizioni regolamentari poste a fondamento della decadenza. La ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, ha dedotto che gli inadempimenti anteriori all'apertura della procedura concorsuale non sarebbero imputabili alla curatela e non potrebbero determinare la decadenza dei titoli; che il credito comunale, essendo concorsuale e già insinuato al passivo, avrebbe dovuto essere soddisfatto esclusivamente secondo le regole della par condicio creditorum; che il procedimento sarebbe stato in concreto diretto a ottenere il pagamento dei debiti concorsuali, con difetto di istruttoria e motivazione; che vi sarebbe contraddittorietà nell'azione amministrativa per avere il Comune sia insinuato il credito al passivo sia attivato la decadenza; infine, che l'art. 53 del Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche Affissioni e l'art. 3, comma 7, del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale non sarebbero applicabili alla liquidazione giudiziale nel senso seguito dall'Amministrazione. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il primo motivo è stato respinto perché il mancato pagamento del canone costituiva una causa di decadenza espressamente prevista dall'art. 53 del PGIP e si era perfezionata anteriormente, o comunque indipendentemente, dall'apertura della liquidazione giudiziale. La procedura concorsuale successiva non poteva rimuovere gli effetti dell'inadempimento già verificatosi né impedire all'Amministrazione di accertarlo. Il termine assegnato alla curatela nell'ambito del procedimento non era finalizzato a imporle il pagamento dei debiti concorsuali, ma a consentire la dimostrazione dell'avvenuto adempimento della società in bonis o dell'insussistenza della causa di decadenza. Il secondo motivo è stato respinto poiché la decadenza non aveva natura satisfattiva e non costituiva uno strumento di recupero del credito, già fatto valere mediante insinuazione al passivo, ma espressione del distinto potere autoritativo di verificare la permanenza dei presupposti del titolo autorizzatorio. Non vi era quindi violazione della par condicio creditorum né esecuzione individuale del credito. Il terzo motivo è stato respinto perché il procedimento riguardava l'accertamento di una causa regolamentare di decadenza e non una richiesta di pagamento alla curatela; inoltre, il Comune aveva esaminato la posizione della curatela e non aveva omesso istruttoria o motivazione. Il quarto motivo è stato respinto in quanto l'insinuazione del credito al passivo e l'esercizio del potere di decadenza operavano in ambiti autonomi e non contraddittori: il primo concerneva l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditoria, il secondo la gestione del titolo autorizzatorio. Il quinto motivo è stato respinto perché le norme regolamentari configuravano una causa oggettiva di decadenza, applicabile in presenza del protratto mancato pagamento del canone; tale causa era maturata prima della procedura concorsuale e la liquidazione giudiziale sopravvenuta non poteva paralizzare il potere amministrativo di accertamento. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità dei profili interpretativi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 53 PGIP

    causa espressamente prevista di decadenza dal titolo autorizzatorio

    Il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale costituisce causa di decadenza delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari; il provvedimento amministrativo può accertare una causa già perfezionata.

  • art. 53, comma 4, PGIP

    assegnando alla Curatela un termine non già per il pagamento dei debiti concorsuali, bensì per la dimostrazione dell’eventuale intervenuto adempimento della società in bonis, ovvero dell’insussistenza della causa di decadenza

    Il procedimento di decadenza può prevedere un termine partecipativo e difensivo diretto a verificare la sussistenza della causa decadenziale, senza trasformarsi in una richiesta di pagamento alla curatela.

  • art. 3, comma 7, Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale

    È stato richiamato tra gli atti regolamentari posti a fondamento della decadenza, ritenuti applicabili alla fattispecie.

  • art. 92 c.p.c.

    spese integralmente compensate

    È stato richiamato, tramite l'art. 26 c.p.a., per compensare le spese in ragione della complessità interpretativa della controversia.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiama l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. alla regolazione delle spese del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare prevede il mancato pagamento di un canone come causa di decadenza da un titolo autorizzatorio, l'Amministrazione può accertare e dichiarare la decadenza anche se, successivamente, il titolare è sottoposto a liquidazione giudiziale, qualora l'inadempimento si sia perfezionato anteriormente o indipendentemente dall'apertura della procedura concorsuale.
  • La procedura concorsuale non rimuove né paralizza gli effetti di una causa di decadenza dal titolo autorizzatorio già maturata prima della sua apertura; la curatela non può mantenere la disponibilità di autorizzazioni il cui presupposto legittimante sia venuto meno.
  • La decadenza da un titolo autorizzatorio per mancato pagamento di un canone costituisce esercizio di un potere amministrativo di verifica e gestione del rapporto autorizzatorio e non, di per sé, uno strumento di soddisfacimento o di esecuzione individuale del credito dell'Amministrazione.
  • L'insinuazione di un credito al passivo della procedura concorsuale e l'esercizio del potere amministrativo di dichiarare la decadenza del titolo per il venir meno dei suoi presupposti operano su piani distinti e non sono tra loro contraddittori, purché la decadenza non sia utilizzata come mezzo surrettizio di recupero del credito.
  • Nel procedimento di decadenza, il termine assegnato al titolare o alla curatela può essere diretto a dimostrare l'avvenuto adempimento o l'insussistenza della causa decadenziale; tale termine non equivale a una richiesta di pagamento rivolta alla curatela di debiti concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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