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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19967/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del G.I.P. che disponeva il sequestro preventivo del complesso aziendale di Tarallificio del Corso s.r.l. e delle somme in disponibilità della società. La ricorrente contestava principalmente: carenza/insufficienza della motivazione (art. 321 c.p.p.), l'inesistenza di distrazione di beni dalla fallita verso la nuova società salvo una cassa automatica strumentale che peraltro non sarebbe stata rinvenuta; errori e storni nelle fatture; il fatto che le due imprese avrebbero operato in momenti diversi e non in continuità; la mancanza di elementi a sostegno del fumus per il reato di autoriciclaggio e dell'idoneità del presunto travaso a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale avesse fornito una motivazione coerente e sufficiente sul fumus dei reati, richiamando vari elementi probatori indicativi di continuità fra le due imprese: insediamento della nuova società nei locali della fallita con mantenimento dell'insegna, presenza di una titolare formale della fallita (Rossella Mauriello), emissione di fatture verso la nuova società anche dopo il fallimento, dichiarazioni di fornitori che continuavano a pagare in contanti la titolare della fallita, profili social che pubblicizzavano senza soluzione di continuità, discrepanze contabili relative a beni strumentali non rinvenuti. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, non è necessario l'accertamento pieno della responsabilità ma la configurabilità astratta dei reati ipotizzati. Per questi motivi la motivazione non è apparsa né assente né apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata e quindi non ravvisabile violazione del principio di motivazione

  • art. 216, 1° comma n. 2 l.f. (legge fallimentare)

    Norma richiamata nel contestare la presunta distrazione di beni dal patrimonio della fallita a vantaggio della nuova impresa; la Corte ha valutato la sussistenza di elementi fattuali sintomatici di travaso patrimoniale

  • art. 648 ter 1 cod. pen.

    Norma penale relativa all'autoriciclaggio (o al reato contestato di riciclaggio/autoriciclaggio); la decisione valuta l'esistenza del fumus anche rispetto a tale fattispecie, ritenendo sufficiente l'idoneità del travaso a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti del sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari reali; la Corte sottolinea che non è stata violata la norma perché la motivazione è complessivamente adeguata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000

  • art. 173 disp. att. c.p.p. (richiamato proceduralmente)

    Richiamato all'atto di enunciazione dei motivi del ricorso; norma procedurale pertinente alla forma della memoria/ricorso

Massime di principio

  • Nei ricorsi contro sequestri preventivi di beni aziendali la censura sulla motivazione è limitata: il giudice di legittimità verifica che la motivazione sia complessivamente adeguata; non è necessario un accertamento pieno della responsabilità penale, basta la configurabilità astratta dei reati (fumus commissi delicti).
  • Per contestare efficacemente un sequestro preventivo è necessario reagire ai principali elementi fattuali indicati dal giudice (continuità dei locali, identità del personale/titolari, tenuta delle scritture, comportamento dei fornitori, atti post-fallimentari come fatture e pubblicità), non limitandosi a contestare singoli errori formali come storni di fatture.
  • La prova della mancata distrazione di beni deve essere specifica e contrastare le argomentazioni concrete del giudice: semplici affermazioni che alcuni beni non siano stati rinvenuti o che fatture siano errate possono non essere sufficienti se esistono altri indizi di continuità aziendale.
  • In ipotesi di trasferimento d'azienda o costituzione di nuova società dopo il fallimento, la presenza di elementi di fatto che mostrano la prosecuzione dell'attività sotto nuove spoglie (stessi locali, stessa clientela/fornitori, pubblicità continuativa, presenza dei medesimi soggetti) rafforza la legittimità del sequestro preventivo.
  • Il rischio processuale: un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna per spese e pagamento alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza e le forme ammesse di impugnazione prima di proporre ricorso in Cassazione.

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