Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39797/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 20/03/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. del 22/02/2023 che aveva disposto gli arresti domiciliari per Paone per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e documentale e bancarotta fiscale in concorso (omessa tenuta/consegna della contabilità, distrazioni di denaro dai conti sociali, pagamenti a favore di alcuni creditori per favorirli, sistematici inadempimenti tributari e previdenziali con accumulo di debiti verso l'erario e compensazioni di crediti d'imposta inesistenti). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e contraddittorietà della motivazione (sostiene di non essere stato amministratore di fatto, di aver chiuso il conto e dimesso le quote, e che non può rispondere di fatti successivi alle sue dimissioni); 2) assenza delle esigenze cautelari e carenza della prova del pericolo di reiterazione (contesta le valutazioni sul collegamento con altre società e la configurazione di un "modus operandi" reiterato); 3) mancata proporzionalità della misura cautelare e possibilità di misure meno afflittive, con contestazione della logica che collega la gravità del dissesto al suo profilo personale quando la sua responsabilità sarebbe di omessa vigilanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e in gran parte una mera reiterazione delle censure già svolte innanzi al giudice del riesame, nonché manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato che non può sindacare in sede di legittimità la valutazione del giudice del riesame sui fatti e sullo spessore degli indizi, purché la motivazione non presenti illogicità manifeste. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Roma che aveva evidenziato: la significatività dei prelievi ingiustificati nel periodo in cui Paone era amministratore, l'assenza di denunce nonostante le presunte anomalie, la presenza di un sistema fraudolento di società con continuità di condotte distrattive e di indebite compensazioni di crediti IVA inesistenti, e la personale partecipazione del ricorrente a più società (elemento sintomatico della capacità di reiterazione). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione; citata nel quadro delle censure sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle deduzioni di violazione di legge relative all'applicazione delle misure cautelari

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la decisione del giudice sulle esigenze cautelari; richiamata in relazione alla valutazione dei gravi indizi e della loro significatività

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina il pericolo di reiterazione del reato e l'attualità del pericolo; la Corte ricorda che non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di reiterazione ma una valutazione prognostica del rischio tenendo conto della personalità, delle modalità del fatto e del contesto

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riguarda la proporzionalità delle misure cautelari; utilizzato nella censura del ricorrente ma la Corte ha ritenuto insufficiente la deduzione generica sulla sproporzione

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di ricorso; la Corte l'ha richiamata per motivare l'inammissibilità dei motivi aspecifici e non correlati alla decisione impugnata

  • art. 606 cod. proc. pen. (modifiche richiamate)

    Richiamato in riferimento ai limiti della Corte di Cassazione a rivedere giudizi di merito in materia di valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, incluse le spese processuali; la Corte l'ha richiamato per disporre la condanna alle spese

  • art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020 e art.94 d.lgs. n.150/22

    Norme richiamate in relazione alla modalità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti e alla continuità di applicazione della disciplina temporale per i ricorsi proposti fino al 30/06/2023

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie e degli indizi: i motivi che semplicemente ripropongono le stesse contestazioni già valutate dal giudice del riesame sono inammissibili per aspecificità.
  • Per la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" e per ritenere attuale il rischio di reiterazione dei reati il giudice può fondarsi su elementi quali la molteplicità e la sistematicità delle condotte, l'esistenza di un modus operandi fraudolento tra più società e l'assenza di comportamenti di denuncia o riparazione da parte del presunto responsabile.
  • La semplice dimissione dall'incarico o la chiusura di un conto non sono automaticamente esimenti dalla responsabilità se non è documentato che il soggetto abbia adottato atti idonei a impedire il perpetuarsi delle illiceità (es. denuncia, consegna contabilità, collaborazione attiva).
  • Nella valutazione del pericolo di reiterazione il giudice può svolgere una prognosi anche in assenza di opportune occasioni imminenti di recidiva, considerando la personalità, le modalità operative e la continuità dell'attività imprenditoriale del soggetto.
  • Per contestare con successo la misura cautelare in Cassazione occorre proporre censure specifiche e dimostrare errori giuridici nella motivazione (illogicità manifeste, carenze argomentative) e non limitarsi a una rinnovata esposizione dei fatti già discussi in sede di riesame.
  • Quando la decisione del giudice del riesame espone ragioni giuridicamente significative e non manifestamente illogiche, la Corte di Cassazione la ritiene non sindacabile; pertanto, per ottenere lo yogurt di misure meno afflittive è necessario produrre elementi nuovi o evidenziare vizi logico-giuridici precisi nella motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.