Sentenza n. 1134/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza - della sentenza n 100/2024 emessa il 24.1.2024 pubblicata il 29 gennaio 2024 dal Tribunale di Ragusa passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Ragusa n. 100/2024, che aveva condannato il Consorzio al pagamento di 2.500 euro oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice distrattaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, con la quale il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa era stato condannato a pagarle, quale distrattaria, la somma di 2.500 euro oltre accessori di legge. Ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Consorzio non si è costituito. Il TAR ha verificato la rituale notificazione del titolo esecutivo, la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, accertando che il giudicato era ancora ineseguito e che non sussistevano giustificazioni dell’inadempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Consorzio di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili e di corrispondere quanto dovuto, detratte eventuali somme già versate, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato, su istanza della ricorrente, commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ragusa o un suo delegato, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo rilevanti le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e, più in generale, allo stato della finanza pubblica. Ha escluso il rimborso delle eventuali spese di precetto, ritenendo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza sia frutto di una scelta del creditore. Il Consorzio è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, nonché ai compensi del commissario ad acta da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato; il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per l’inesecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta; il comma 4, lett. e), disciplina la penalità di mora, che nel caso concreto è stata negata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta per ogni ulteriore violazione o inosservanza del giudicato, ma il TAR ha escluso la sua applicazione in ragione delle specifiche difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
art. 14 d.l. 669/1996, come modificato
Il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima dell’attivazione della tutela esecutiva; il TAR ne ha verificato il decorso.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La nota per la liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo esecutivo giudiziale, la rituale notificazione del titolo, la sua irrevocabilità e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione consentono di accertare l’inadempimento e di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte creditrice e dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inottemperanza, potendo essere negata quando le concrete difficoltà di adempimento risultino collegate a vincoli normativi e di bilancio o, più in generale, alla situazione della finanza pubblica.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di una somma dovuta in forza di un giudicato, devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dopo la formazione del titolo o dopo la proposizione del ricorso.
- Le spese sostenute per il precetto non sono dovute quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza, poiché il ricorso a tali strumenti è imputabile alla sua libera scelta.
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