Sentenza n. 6934/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. prot. -OMISSIS- del 23.1.2026, adottata da Roma Capitale – dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, ed avente ad oggetto “riacquisizione dell’immobile adibito ad uso abitazione – Alloggio Custode – sito in -OMISSIS-, identificato catastalmente al Foglio -OMISSIS-, inventariato come categoria inventariale B (patrimonio indisponibile) con matricola-OMISSIS-”; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di riacquisizione di un immobile adibito ad alloggio di servizio del custode di un istituto scolastico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha disposto la riacquisizione dell’alloggio, deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria, omessa valutazione delle condizioni di vulnerabilità, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 8 CEDU, nonché omessa considerazione dell’interesse superiore del minore. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe valutato la presenza del figlio minore, la condizione sanitaria della madre del minore, il ruolo genitoriale del ricorrente e gli effetti abitativi dello sgombero. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per difetto di ponderazione degli interessi, lamentando il mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla riacquisizione e il diritto alla vita familiare e all’abitazione, nonché l’omessa considerazione dell’assenza di soluzioni abitative alternative. L’immobile era stato destinato ad alloggio di servizio del custode scolastico, padre del ricorrente, ma il rapporto di servizio era cessato da tempo; il ricorrente, residente nell’alloggio dal 2023, lo occupava senza titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l’immobile appartiene al patrimonio indisponibile comunale in quanto funzionalmente destinato all’alloggio del custode di un istituto scolastico e che il relativo godimento era legittimato esclusivamente dal perdurare del rapporto di servizio del custode. Cessato tale rapporto e perdurando l’occupazione sine titulo del figlio, il Comune ha legittimamente esercitato i poteri di autotutela esecutiva previsti dall’art. 823, comma 3, c.c. La riacquisizione è stata ritenuta sorretta da presupposti di fatto e di diritto sufficientemente esplicitati e sostanzialmente vincolata, una volta accertati l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile e il venir meno del nesso funzionale con il servizio. Il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria e di ponderazione, rilevando che l’Amministrazione aveva richiamato, nell’avvio del procedimento, la disciplina comunale sulle situazioni di fragilità e sulle eventuali concessioni temporanee, ma che il ricorrente non aveva rappresentato in sede procedimentale le esigenze poi dedotte in giudizio. Inoltre, il ricorrente non aveva provato l’età e le condizioni del minore, l’effettivo affidamento o domicilio del minore presso l’alloggio, l’assenza di alternative abitative dei nonni, la propria inabilità lavorativa e una situazione economica tale da dimostrare la precarietà abitativa. La documentazione e le allegazioni inducevano, secondo il TAR, a ritenere che il minore dimorasse presso la madre, sicché lo sgombero non avrebbe comportato la perdita concreta di un alloggio da parte del minore. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
art. 823, comma 3, c.c.
Consente all’autorità amministrativa di procedere all’autotutela esecutiva dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; il Comune può riacquisire il bene occupato senza titolo quando sia accertata la sua destinazione pubblicistica e sia cessato il titolo di godimento collegato al servizio.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento di riacquisizione è sufficiente quando espone i presupposti di fatto e di diritto, costituiti dall’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile, dalla cessazione del rapporto di servizio e dall’occupazione sine titulo.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal giudice in relazione alla mancata contestazione, da parte del ricorrente, dei presupposti giuridici della riacquisizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita familiare e dell’abitazione deve essere considerato nel procedimento di riacquisizione, ma non impedisce l’esecuzione del provvedimento quando l’occupante non dimostri una concreta incidenza sproporzionata della misura e l’Amministrazione abbia considerato le situazioni di fragilità disciplinate dall’ordinamento.
artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.
Invocati dal ricorrente a tutela della famiglia, della genitorialità e dell’interesse del minore; il TAR ha ritenuto non dimostrata una concreta compressione sproporzionata di tali interessi.
D.A.C. 21/2025
Disciplina comunale richiamata dall’Amministrazione per tipizzare le situazioni di fragilità che possono consentire una concessione temporanea dell’alloggio, al ricorrere di condizioni oggettive.
Massime di principio
- Il Comune può esercitare l’autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 823, comma 3, c.c. su un immobile appartenente al patrimonio indisponibile quando sia accertata la destinazione del bene al perseguimento di un interesse pubblico e l’occupazione avvenga senza titolo.
- L’uso di un alloggio di servizio del patrimonio indisponibile è funzionalmente collegato al perdurare del rapporto di servizio che ne costituisce il titolo; cessato tale rapporto, il godimento non può proseguire in favore dei familiari dell’ex assegnatario in assenza di uno specifico titolo.
- In presenza di un’occupazione sine titulo di un bene del patrimonio indisponibile, la riacquisizione ha presupposti sostanzialmente vincolati; la motivazione è sufficiente quando individua la natura pubblica del bene, la cessazione del rapporto funzionale e l’assenza di un titolo attuale di godimento.
- La deduzione di esigenze familiari, presenza di minori, condizioni sanitarie e difficoltà abitative non è sufficiente a impedire la riacquisizione se tali circostanze non sono state rappresentate nel procedimento e non sono adeguatamente provate in giudizio.
- Il diritto al rispetto della vita familiare e dell’abitazione e l’interesse superiore del minore impongono una considerazione nel procedimento, ma non determinano automaticamente la conservazione dell’occupazione di un bene pubblico, soprattutto quando non sia dimostrato che lo sgombero comporti la perdita concreta dell’alloggio o una lesione sproporzionata dei rapporti familiari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →