Cassazione Penale, Sentenza n. 04203/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso in base a condanne in primo grado per rapina e sequestro di persona (fatti del 2016) aggravati da finalità di agevolazione di una cosca di 'ndrangheta e per i rapporti con Maiolo Angelo, nonché per elementi emersi nell'operazione "Habanero". In cassazione il ricorrente deduce: 1) erronea valutazione dell'attualità della pericolosità, dato il decorso temporale dei fatti (2016 e ultimo episodio 2019), l'assenza di misure cautelari nell'operazione Habanero e il mancato apprezzamento della detenzione subita e della condotta post-scarcerazione; 2) violazione del principio del ne bis in idem per la precedente sorveglianza speciale applicata nel 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Motivazione: il motivo relativo al ne bis in idem è stato ritenuto infondato perché il giudicato precedente non impedisce la rivalutazione della pericolosità se emergono elementi successivi o non precedentemente valutati che giustifichino una misura nuova o più grave. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte di appello ha fornito una motivazione apparente, non avendo adeguatamente considerato la distanza temporale dei fatti qualificanti (2016 e 2019), l'assenza di misure cautelari nella indagine Habanero, il rigetto della richiesta cautelare dal Tribunale di Catanzaro dopo la condanna in primo grado, il periodo di detenzione sopportato e la condotta positiva del ricorrente successiva alla scarcerazione del 2020. Tali omissioni/travisamenti hanno determinato la necessità di un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. a) e b)
La norma definisce i presupposti della pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte l'ha richiamata per giustificare l'esigenza di accertare l'attualità della pericolosità in relazione ai precedenti penali e ai collegamenti mafiosi
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Limita il sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; tuttavia la Corte precisa che il vizio di travisamento della prova è rilevabile se si traduce in motivazione apparente o violazione di legge
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza)
Il principio opera anche nel procedimento di prevenzione ma con effetto rebus sic stantibus: non impedisce la revisione della pericolosità se emergono ulteriori elementi, anteriori o successivi, che giustifichino una nuova o più grave misura
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020 (giurisprudenza richiamata)
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435-01
Richiamata in relazione al limite del sindacato di cassazione sui motivi di fatto e al concetto di travisamento della prova rilevante in sede di legittimità
Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (Galdieri)
Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176-01
Sancisce che il giudicato non preclude la rivalutazione della pericolosità quando sopravvengono elementi nuovi che giustificano una diversa valutazione
Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025 (Morlando)
Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407-01
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui elementi nuovi possono legittimare una nuova misura di prevenzione
Massime di principio
- La sussistenza della "pericolosità sociale" ai fini delle misure di prevenzione richiede motivazione espressa e aggiornata: se gli eventi qualificanti sono remoti nel tempo il giudice deve spiegare perché la pericolosità è ancora attuale.
- L'esistenza di indagini o operazioni (anche di natura mafiosa) che non hanno portato all'adozione di misure cautelari o a gravi indizi di colpevolezza deve essere considerata dal giudice e non può essere ignorata o valorizzata senza adeguata spiegazione.
- Il periodo di detenzione subito per i fatti contestati e la condotta successiva alla scarcerazione sono elementi rilevanti che il giudice deve valutare nella determinazione dell'attualità della pericolosità.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce automaticamente l'applicazione di una nuova misura di prevenzione quando emergono elementi nuovi o non valutati che aggravino il quadro di pericolosità rispetto al giudicato precedente.
- In cassazione nel procedimento di prevenzione il sindacato è limitato a questioni di legge: tuttavia, una motivazione apparente o il travisamento di fatti decisivi, se tale da configurare violazione di legge, può giustificare l'annullamento e il rinvio.
- Per la difesa: raccogliere e documentare elementi di comportamento post-monitoraggio (es. assenza di reati, lavoro, familiari, relazioni sociali positive) e far emergere la distanza temporale dai fatti per contestare l'attualità della pericolosità.
- Per il giudice di merito: esplicitare sempre le ragioni della valutazione temporale della pericolosità, valutare specificamente misure cautelari preesistenti o rigetti cautelari in indagini correlate, e confrontare elementi storici e successivi al giudicato
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