Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30424/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza affermando violazione di legge e vizio di motivazione per due ragioni: 1) gli era stato negato il rito abbreviato; 2) la fattispecie non sarebbe dovuta essere qualificata secondo l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ossia avrebbe dovuto essere riconosciuta una disciplina/attenuazione prevista da quel comma).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato plurime cessioni di eroina, cocaina e crack (nell'ordine di migliaia di cessioni, con contatti telefonici dedicati e cadenza quotidiana per oltre sette mesi nella piazza di spaccio di Barriera di Milano a Torino), motivo per cui è stata esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre osservato che la richiesta di rito abbreviato era stata formulata tardivamente (solo nell'udienza dell'11/09/2024) e non era stata prospettata nei motivi di appello, giustificando il rigetto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (misura equitativa, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale citata).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    I giudici di merito e la Corte hanno interpretato il comma 5 come non applicabile alla fattispecie perché i fatti consistettero in cessioni reiterate e sistematiche (migliaia di dosi, contatti dedicati, attività continuativa per oltre sette mesi), caratteristiche incompatibili con le attenuazioni previste da quel comma.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Applicato per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al potere del giudice di comminare, in via equitativa, una somma alla Cassa delle Ammende anche quando il ricorso non sia stato presentato con evidente colpa; la Corte ha ritenuto valida l'applicazione di tale equità nel caso concreto (euro 3.000).

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo)

    Richiamata quale criterio consolidato per delimitare i casi in cui il comma 5 dell'art. 73 può trovare applicazione; la Corte ha ritenuto coerente e conforme a tale orientamento l'esclusione dell'attenuazione nel caso di cessioni su vasta scala e organizzate.

Massime di principio

  • Quando le cessioni sono molteplici, ripetute nel tempo, organizzate (es. contatti telefonici dedicati, piazza di spaccio consolidata) e di ampia consistenza numerica, è difficile che si possa applicare l'attenuazione prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
  • La richiesta di ammissione al rito abbreviato deve essere proposta nei termini e motivata: domande tardive o non prospettate nei motivi d'appello possono essere respinte per inammissibilità o tardività.
  • L'esclusione degli aumenti per continuazione tra diverse cessioni non altera necessariamente la natura o la gravità complessiva del fatto accertato; i giudici di merito possono comunque qualificare l'attività come traffico su vasta scala.
  • La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso e condannare il ricorrente alle spese; in presenza di un grado di colpa non rilevante ma comunque di consistenza nella causa di inammissibilità, è possibile disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, ai sensi dei precedenti costituzionali e giurisprudenziali.
  • In sede di valutazione di ricorsi in materia di stupefacenti, la giurisprudenza consolidata richiede un esame complessivo degli elementi (quantità, modalità, durata, organizzazione) per decidere sull'applicabilità di attenuanti o sulla qualificazione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.