Cassazione Penale, Sentenza n. 30424/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza affermando violazione di legge e vizio di motivazione per due ragioni: 1) gli era stato negato il rito abbreviato; 2) la fattispecie non sarebbe dovuta essere qualificata secondo l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ossia avrebbe dovuto essere riconosciuta una disciplina/attenuazione prevista da quel comma).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato plurime cessioni di eroina, cocaina e crack (nell'ordine di migliaia di cessioni, con contatti telefonici dedicati e cadenza quotidiana per oltre sette mesi nella piazza di spaccio di Barriera di Milano a Torino), motivo per cui è stata esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre osservato che la richiesta di rito abbreviato era stata formulata tardivamente (solo nell'udienza dell'11/09/2024) e non era stata prospettata nei motivi di appello, giustificando il rigetto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (misura equitativa, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale citata).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
I giudici di merito e la Corte hanno interpretato il comma 5 come non applicabile alla fattispecie perché i fatti consistettero in cessioni reiterate e sistematiche (migliaia di dosi, contatti dedicati, attività continuativa per oltre sette mesi), caratteristiche incompatibili con le attenuazioni previste da quel comma.
cod. proc. pen., art. 616
Applicato per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al potere del giudice di comminare, in via equitativa, una somma alla Cassa delle Ammende anche quando il ricorso non sia stato presentato con evidente colpa; la Corte ha ritenuto valida l'applicazione di tale equità nel caso concreto (euro 3.000).
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo)
Richiamata quale criterio consolidato per delimitare i casi in cui il comma 5 dell'art. 73 può trovare applicazione; la Corte ha ritenuto coerente e conforme a tale orientamento l'esclusione dell'attenuazione nel caso di cessioni su vasta scala e organizzate.
Massime di principio
- Quando le cessioni sono molteplici, ripetute nel tempo, organizzate (es. contatti telefonici dedicati, piazza di spaccio consolidata) e di ampia consistenza numerica, è difficile che si possa applicare l'attenuazione prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
- La richiesta di ammissione al rito abbreviato deve essere proposta nei termini e motivata: domande tardive o non prospettate nei motivi d'appello possono essere respinte per inammissibilità o tardività.
- L'esclusione degli aumenti per continuazione tra diverse cessioni non altera necessariamente la natura o la gravità complessiva del fatto accertato; i giudici di merito possono comunque qualificare l'attività come traffico su vasta scala.
- La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso e condannare il ricorrente alle spese; in presenza di un grado di colpa non rilevante ma comunque di consistenza nella causa di inammissibilità, è possibile disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, ai sensi dei precedenti costituzionali e giurisprudenziali.
- In sede di valutazione di ricorsi in materia di stupefacenti, la giurisprudenza consolidata richiede un esame complessivo degli elementi (quantità, modalità, durata, organizzazione) per decidere sull'applicabilità di attenuanti o sulla qualificazione del reato.
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