Sentenza n. 835/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.-OMISSIS-, di demolizione di opere edilizie senza titolo abilitativo e/o in sua difformità, eseguite in -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a opere edilizie realizzate senza titolo o in totale difformità dai titoli edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune gli aveva ordinato di demolire, entro novanta giorni, opere edilizie realizzate sul proprio immobile e di ripristinare lo stato dei luoghi. L'immobile era assistito da una concessione in sanatoria e da una DIA, con successiva variante, avente a oggetto la demolizione e ricostruzione di un manufatto non residenziale nell'ambito del piano casa regionale. Gli accertamenti svolti dopo un sopralluogo dei Carabinieri avevano rilevato ampliamenti rispetto al progetto, variazioni di altezza, aumento di volume, maggiore superficie di portici e tettoie, un pergolato, modifiche di prospetti e sagoma, il mutamento della destinazione d'uso da deposito a residenza e la realizzazione ex novo di un manufatto in muratura ad uso magazzino con servizio igienico, oltre a un muro. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria, nonché violazione delle disposizioni del d.P.R. 380/2001 indicate nel ricorso. Ha sostenuto che un'istruttoria più accurata avrebbe consentito di accertare la sanabilità delle opere mediante accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e che l'immobile successivamente realizzato avrebbe natura pertinenziale, con conseguente non assoggettabilità a permesso di costruire e inapplicabilità della demolizione. È stata inoltre contestata la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che la realizzazione delle opere descritte nel sopralluogo non era effettivamente contestata e che le opere risultavano in parte totalmente difformi dalla DIA e dalla variante, per le consistenti variazioni dimensionali, di superficie, altezza, prospetti e sagoma e per il mutamento da destinazione non residenziale a residenziale, e in parte realizzate ex novo. Tali interventi avevano determinato una trasformazione urbanistico-edilizia stabile del territorio e rientravano, quanto alle opere nuove, nella nuova costruzione; l'eventuale natura pertinenziale del manufatto non assumeva rilievo, anche perché riferita a un manufatto abusivo. La sanzione demolitoria è stata ritenuta conforme all'art. 31 d.P.R. 380/2001 e all'art. 15 l.r. Lazio 15/2008. La mancata comunicazione di avvio non ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza, trattandosi di provvedimento vincolato e non essendo stato indicato alcun elemento che avrebbe potuto incidere sull'esito. È stata esclusa anche la carenza di motivazione: la descrizione dettagliata delle opere e l'indicazione della loro difformità dai titoli edilizi erano sufficienti, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. Il decorso del tempo non era idoneo a fondare un affidamento tutelabile né a escludere la doverosità della repressione. Infine, la possibile presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non condiziona l'adozione dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di procedimento di sanatoria attivabile su impulso del privato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione costituisce la sanzione applicabile alle opere realizzate in assenza di titolo o in totale difformità, quando abbiano determinato una stabile trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
art. 15 l.r. Lazio 15/2008
La disposizione regionale costituisce, insieme all'art. 31 d.P.R. 380/2001, la base normativa della sanzione demolitoria applicata alle opere abusive.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità è un procedimento di sanatoria attivabile su impulso del privato e la sua mera possibile proposizione non impedisce all'amministrazione di adottare l'ordinanza demolitoria.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione dell'ordinanza di demolizione è soddisfatto dalla dettagliata descrizione delle opere abusive e dall'indicazione della loro contrarietà ai titoli edilizi e alla normativa applicabile.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e non risultano elementi idonei a incidere sul contenuto finale.
art. 21-octies l. 241/1990
Il giudice richiama la natura vincolata dell'ordinanza e l'irrilevanza della violazione partecipativa in assenza di elementi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato: accertata l'assenza del titolo o la totale difformità delle opere, l'amministrazione deve ordinare la demolizione senza disporre di margini di discrezionalità sul contenuto della misura.
- L'ordinanza di demolizione non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, poiché l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso e al ripristino della legalità urbanistica è in re ipsa.
- L'obbligo di motivazione dell'ordinanza di demolizione è assolto mediante la puntuale descrizione delle opere abusive e l'indicazione della loro difformità dai titoli edilizi e delle norme violate.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non esclude la doverosità dell'intervento repressivo e, di per sé, non fonda un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione dell'opera abusiva.
- La possibile presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, trattandosi di procedimento attivabile su impulso del privato, non impedisce né condiziona l'adozione dell'ordinanza di demolizione in presenza di opere abusive accertate.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordinanza di demolizione quando il potere è vincolato e il ricorrente non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento.
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