Sentenza del 29/12/2017 n. 1653 - Comm. Trib. Prov. Torino
IMU/ICI Terreni adibiti a cave Terreni adibiti a cave - Aree edificabili - Equiparabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che i terreni adibiti a cava non sono equiparabili ad aree edificabili. La destinazione urbanistica risultante dal PRGC, dalle relative Norme Tecniche di Attuazione e dalle Norme di Attuazione del PAI li qualifica infatti come aree destinate all'attività estrattiva e non all'edificazione. Mancando una concreta e prevedibile capacità edificatoria, non sarebbe applicabile il criterio di tassazione previsto per le aree fabbricabili.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta: i terreni destinati a cava, sulla base dei criteri dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/1992, non possono essere considerati aree edificabili ai fini ICI/IMU. L'equiparazione tra area estrattiva e area edificabile è stata ritenuta priva di fondamento, poiché la destinazione urbanistica esclude l'attività edificatoria e non consente di ravvisare una concreta capacità contributiva come area fabbricabile.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma individua la nozione di area fabbricabile ai fini dell'imposta.
La qualificazione come area edificabile richiede una concreta edificabilità secondo gli strumenti urbanistici. Un terreno destinato esclusivamente ad attività estrattiva, la cui disciplina urbanistica esclude l'edificazione, non rientra automaticamente nella categoria delle aree fabbricabili.
PRGC e relative Norme Tecniche di Attuazione
La destinazione urbanistica attribuita dal piano regolatore e specificata nelle norme tecniche costituisce elemento decisivo per verificare se il terreno sia effettivamente edificabile.
Norme di Attuazione del PAI
Le limitazioni derivanti dalla pianificazione di bacino e dall'assetto idrogeologico possono confermare l'assenza di una concreta possibilità edificatoria del terreno.
Massime di principio
- Ai fini ICI/IMU, la mera potenzialità economica o l'utilizzo produttivo di un terreno non lo rende automaticamente area edificabile.
- La destinazione urbanistica concreta prevale sulle caratteristiche economiche del bene: un'area classificata per attività estrattiva non è edificabile se gli strumenti urbanistici non consentono una reale attività edilizia.
- Per qualificare un terreno come area fabbricabile occorre verificare PRGC, Norme Tecniche di Attuazione, vincoli paesaggistici o idrogeologici e ogni altra disciplina che limiti effettivamente l'edificazione.
- L'amministrazione non può applicare la tassazione delle aree edificabili mediante una semplice equiparazione tra cava e area fabbricabile, ma deve dimostrare la concreta edificabilità e la conseguente capacità contributiva.
- La destinazione a cava può rilevare autonomamente ai fini fiscali secondo la disciplina applicabile al terreno e all'attività, ma non comporta di per sé l'assoggettamento come area edificabile.
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