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Ordinanza

Ordinanza n. 74/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Cremona dell’11 luglio 2025, avente contenuto ostativo non ulteriormente specificato nel testo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la lesione del contraddittorio procedimentale, l’omessa o insufficiente attivazione del soccorso istruttorio e la necessità di reiterare i solleciti, eventualmente anche tramite SMS. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla mancata trasmissione della documentazione attestante l’iscrizione anagrafica presso il Comune del domicilio dichiarato e alla mancata contribuzione risultante dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto insussistente la lesione del contraddittorio, poiché la comunicazione di avvio del procedimento era stata inoltrata e il ricorrente si era presentato presso gli uffici della Questura proprio nella data di convocazione indicata nella comunicazione, circostanza incompatibile con la mancata conoscenza dell’avvio. Ha escluso anche, allo stato, la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio: la Questura aveva richiesto il 9 giugno 2025 la documentazione relativa all’iscrizione anagrafica, ma il ricorrente non vi aveva ottemperato; la dichiarazione di ospitalità prodotta in giudizio era successiva all’adozione del diniego e comunque costituiva documento diverso. Il TAR ha inoltre osservato che il capo motivazionale fondato sulla mancata contribuzione risultante dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS non era stato efficacemente contrastato. Non è stata quindi ravvisata una ragione per sospendere l’efficacia del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    “per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati”

    La disposizione è richiamata per distinguere il momento della notifica, rilevante ai fini dell’efficacia dei provvedimenti limitativi, dal momento dell’adozione dell’atto e per precisare che la dichiarazione di ospitalità, successiva all’adozione del diniego, non incide sulla legittimità dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • La conoscenza della comunicazione di avvio del procedimento può essere desunta da comportamenti concludenti dell’interessato, quale la presentazione presso gli uffici amministrativi nella data di convocazione indicata nella comunicazione; tale circostanza può escludere, in sede cautelare, la lesione del contraddittorio procedimentale.
  • Non sussiste una violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio quando l’amministrazione abbia richiesto all’interessato la produzione di uno specifico documento e questi non vi abbia ottemperato; la successiva produzione di un documento diverso non dimostra l’illegittimità dell’operato amministrativo.
  • La documentazione formata o prodotta dopo l’adozione del provvedimento non è idonea, di regola, a smentire il presupposto fattuale valutato dall’amministrazione al momento dell’adozione; la data di notifica rileva per l’efficacia del provvedimento limitativo, non per retrodatare la formazione della situazione documentale.
  • In sede cautelare, la mancata efficace contestazione di uno specifico capo motivazionale autonomamente posto a fondamento del provvedimento impedisce di ravvisare il necessario fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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