Sentenza del 27/02/2017 n. 787 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Detrazioni - Spese per lavori attinenti al risparmio energetico - Documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. Il contribuente aveva prodotto le fatture relative ai lavori, con l'indicazione degli importi riportati nel modello Unico, escludendo il corrispettivo riferito a manodopera generica. L'Amministrazione contestava, in sostanza, la sufficienza della documentazione e la possibilità di calcolare la detrazione sull'importo complessivo delle fatture, comprensivo di IVA.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata accolta. La produzione delle fatture, se coerenti con gli importi indicati nella dichiarazione e idonee a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese, è stata ritenuta sufficiente ad assolvere l'onere probatorio. Poiché risultavano documentati i lavori e gli adempimenti richiesti dalla normativa sul risparmio energetico, la detrazione del 55% doveva essere riconosciuta sui totali delle fatture, quindi al lordo dell'IVA, fermo restando lo stralcio delle spese non agevolabili, come quelle relative alla manodopera generica.
Norme richiamate
Richiamato quale disciplina degli adempimenti e dei requisiti relativi agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Ha integrato la disciplina del D.Lgs. 192/2005, concorrendo a definire gli adempimenti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione.
Detrazione d'imposta del 55% per il risparmio energetico
La detrazione spetta quando il contribuente dimostra con documentazione adeguata l'effettivo sostenimento delle spese e l'esecuzione degli interventi e degli adempimenti richiesti. La base di calcolo comprende i totali delle fatture al lordo dell'IVA, limitatamente alle spese agevolabili.
Massime di principio
- In materia di detrazioni fiscali per il risparmio energetico, fatture complete, coerenti con gli importi dichiarati e accompagnate dalla prova degli adempimenti richiesti possono essere sufficienti ad assolvere l'onere probatorio del contribuente.
- La detrazione deve essere calcolata sulle spese effettivamente agevolabili risultanti dalle fatture, normalmente comprendendo l'IVA quando questa costituisce parte del costo sostenuto dal contribuente.
- La documentazione deve consentire di verificare sia l'effettiva esecuzione dei lavori sia la riconducibilità delle spese a interventi ammessi al beneficio; le voci non agevolabili devono essere escluse.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione non può negare automaticamente la detrazione se la documentazione prodotta dimostra in modo chiaro importi pagati, natura dei lavori e adempimenti previsti dalla normativa.
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