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Sentenza

Sentenza del 27/02/2017 n. 787 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Detrazioni - Spese per lavori attinenti al risparmio energetico - Documentazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. Il contribuente aveva prodotto le fatture relative ai lavori, con l'indicazione degli importi riportati nel modello Unico, escludendo il corrispettivo riferito a manodopera generica. L'Amministrazione contestava, in sostanza, la sufficienza della documentazione e la possibilità di calcolare la detrazione sull'importo complessivo delle fatture, comprensivo di IVA.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata accolta. La produzione delle fatture, se coerenti con gli importi indicati nella dichiarazione e idonee a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese, è stata ritenuta sufficiente ad assolvere l'onere probatorio. Poiché risultavano documentati i lavori e gli adempimenti richiesti dalla normativa sul risparmio energetico, la detrazione del 55% doveva essere riconosciuta sui totali delle fatture, quindi al lordo dell'IVA, fermo restando lo stralcio delle spese non agevolabili, come quelle relative alla manodopera generica.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 192/2005

    Richiamato quale disciplina degli adempimenti e dei requisiti relativi agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

  • D.Lgs. 311/2006

    Ha integrato la disciplina del D.Lgs. 192/2005, concorrendo a definire gli adempimenti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione.

  • Detrazione d'imposta del 55% per il risparmio energetico

    La detrazione spetta quando il contribuente dimostra con documentazione adeguata l'effettivo sostenimento delle spese e l'esecuzione degli interventi e degli adempimenti richiesti. La base di calcolo comprende i totali delle fatture al lordo dell'IVA, limitatamente alle spese agevolabili.

Massime di principio

  • In materia di detrazioni fiscali per il risparmio energetico, fatture complete, coerenti con gli importi dichiarati e accompagnate dalla prova degli adempimenti richiesti possono essere sufficienti ad assolvere l'onere probatorio del contribuente.
  • La detrazione deve essere calcolata sulle spese effettivamente agevolabili risultanti dalle fatture, normalmente comprendendo l'IVA quando questa costituisce parte del costo sostenuto dal contribuente.
  • La documentazione deve consentire di verificare sia l'effettiva esecuzione dei lavori sia la riconducibilità delle spese a interventi ammessi al beneficio; le voci non agevolabili devono essere escluse.
  • In caso di contestazione, l'Amministrazione non può negare automaticamente la detrazione se la documentazione prodotta dimostra in modo chiaro importi pagati, natura dei lavori e adempimenti previsti dalla normativa.

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