Sentenza n. 11108/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento a. del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS- del 21/3/2023, notificato il 24 marzo 2023, con il quale l'amministrazione ha disposto a carico del ricorrente la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 9, 2 comma, d.p.r. n. 737/1981 a decorrere dalla notifica del provvedimento; b. della nota prot. n. B1a.-OMISSIS-, con la quale il Questore di Roma ha proposto nei confronti del ricorrente l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio “… poiché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, in data 15 dicembre 2022, ha comunicato di aver esercitato l'azione penale nei confronti del dipendente con richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 81 e 278 del codice penale”; c. di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione cautelare dal servizio adottata ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 737/1981, preceduta dalla proposta del Questore di Roma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente di ruolo della Polizia di Stato, aveva impugnato il decreto del Ministero dell'Interno con cui era stata disposta la sua sospensione cautelare dal servizio, dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli aveva esercitato l'azione penale nei suoi confronti chiedendone il rinvio a giudizio per i reati indicati nel provvedimento. Era stata altresì impugnata la proposta del Questore di Roma e ogni atto connesso, con previa domanda cautelare. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR per difetto del fumus boni juris. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in ragione degli ulteriori sviluppi della vicenda penale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, a fronte dell'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione e in assenza di repliche o diverse richieste della parte resistente, il giudice non potesse decidere il merito né procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Nel processo amministrativo opera, in tale ambito, il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e può provocare la declaratoria di improcedibilità mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, d.P.R. 737/1981
sospensione cautelare dal servizio
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, ma la sentenza non ne esamina il merito.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione del ricorso, e non vi siano repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo opera in senso ampio: il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino alla decisione e il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di definire la controversia nel merito, anche quando il ricorso riguardi un provvedimento amministrativo già sottoposto a scrutinio cautelare.
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