Sentenza n. 1064/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 17 ottobre 2025 e notificata al Ministero il 23 ottobre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.716,52, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla cancelleria il 2 aprile 2026, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al titolo né fornito giustificazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non ha eccepito l’avvenuto adempimento e non ha giustificato l’inerzia. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima della proposizione dell’esecuzione forzata; decorso inutilmente tale termine, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
In caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, riconosce sulla sorte capitale il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Per le obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il creditore deve attendere l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata o promuovere le iniziative esecutive previste dall’ordinamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di contestazioni dell’amministrazione sull’avvenuto adempimento e la mancata indicazione di giustificazioni sull’inerzia, a fronte della prova del giudicato e dell’inutile decorso del termine dilatorio, giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato, e attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o dipendente già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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