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Sentenza

Sentenza n. 1078/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di diniego/irricevibilità emesso dal Questore della Provincia di Foggia il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- (Rif. Pratica nr. -OMISSIS-), recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la contestuale revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-scaduto il -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso – ove occorra e per quanto di ragione – il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia in data -OMISSIS-, nonché il successivo decreto di convalida delle misure alternative emesso dal Giudice di Pace di Foggia in data -OMISSIS- (RG -OMISSIS-), in quanto atti dipendenti dal viziato provvedimento questorile presupposto.

Giustizia amministrativa202601216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale revoca del permesso di soggiorno già rilasciato, oltre al decreto di espulsione prefettizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino extra-UE, ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale revoca del precedente permesso, ormai scaduto, e il decreto di espulsione. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. 286/1998, del principio del giusto procedimento e dell'art. 10-bis l. 241/1990, omessa attivazione del soccorso istruttorio e difetto di istruttoria; ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione della proporzionalità e mancata riqualificazione del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, con sentenza semplificata resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondate le censure. La ragione decisiva è l'accertata non autenticità dell'attestazione di conoscenza della lingua italiana presentata dal ricorrente: il CPIA, interpellato dall'amministrazione, ha comunicato che l'attestato non era veritiero. Ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, il superamento del test di lingua italiana è requisito indefettibile per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; la documentazione non veritiera è inoltre sufficiente a fondare il diniego del rilascio o del rinnovo. Il TAR ha ritenuto che tale accertamento e le ragioni esplicitate nei provvedimenti giustificassero l'operato amministrativo, senza riconoscere fondatezza alle doglianze procedimentali, istruttorie, motivazionali, di proporzionalità o di mancata riqualificazione del titolo. Ha altresì rilevato che il precedente permesso era scaduto da oltre due anni. Spese compensate per la natura e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana […], per cui la constatata carenza amministrativa dello stesso preclude de facto et de iure il rilascio del titolo di soggiorno anelato.

    Il superamento del test di conoscenza della lingua italiana è requisito necessario per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; la sua mancanza preclude il rilascio del titolo.

  • art. 60 c.p.a.

    Considerato, dati siffatti presupposti, che il ricorso è immediatamente suscettibile di essere definito, con sentenza in forma semplificata.

    Il giudice ha definito il ricorso con sentenza in forma semplificata, dopo aver rilevato che la controversia era immediatamente decidibile.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento del test di conoscenza della lingua italiana; accertata la mancanza di un'attestazione autentica del requisito, l'amministrazione può negare il titolo.
  • La produzione di documentazione non veritiera relativa a un requisito necessario è sufficiente a motivare il diniego del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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