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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 18/2024 pubbl. il 11/01/2024 rg n. 511/2023 dal tribunale di Alessandria nella persona dott. Moltrasio, notificata il 15.1.2024, non appellata e divenuta esecutiva in data 15.2.2024.

Giustizia amministrativa202502127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 18/2024 del Tribunale di Alessandria, con conseguente mancato pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 18/2024, notificata all'amministrazione, non appellata e divenuta esecutiva, che aveva liquidato somme in suo favore. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omesso adempimento. Il TAR ha verificato la conformità della copia esecutiva del titolo, la rituale notificazione mediante PEC al Ministero e l'infruttuoso decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era esecutivo, era stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era decorso senza pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di corrispondere le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dell'amministrazione le spese del commissario, senza riconoscere un compenso ulteriore in quanto attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Consente la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ulteriormente ridotte dal TAR in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo sia esecutivo, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali non comportano il riconoscimento di un compenso aggiuntivo rispetto al trattamento già percepito dall'amministrazione di appartenenza.
  • La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti è giustificata quando la mancata esecuzione di un titolo giudiziale possa presentare potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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