Cassazione Civile, Ordinanza n. 12367/2026 del 03/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto originariamente ricorso contro vari estratti di ruolo e le cartelle di pagamento ivi richiamate, relative a un importo complessivo di euro 1.872,10, deducendo da un lato l’intervenuta prescrizione del credito tributario tra l’anno di imposta e la pretesa notifica delle cartelle, e dall’altro l’omessa notifica delle cartelle stesse. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notificazione, con condanna alle spese liquidate in euro 200,00. Il contribuente aveva poi appellato solo il capo sulle spese, lamentando che la liquidazione fosse inferiore ai parametri del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018 e chiedendone la rideterminazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello, ritenendo che il pagamento spontaneamente effettuato dall’Amministrazione dopo una messa in mora integrasse acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la richiesta e la riscossione del pagamento delle somme riconosciute in sentenza non sono incompatibili con la volontà di impugnare il capo sulle spese e che, al più, si sarebbe potuta configurare una rinuncia, non una acquiescenza. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto assorbito tale motivo perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso originario contro gli estratti di ruolo, in assenza di allegazione di uno specifico interesse ad agire richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente perché la causa non poteva essere proposta. Ha quindi compensato le spese dei gradi di merito, ha disposto che nulla fosse liquidato per il giudizio di legittimità, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. Il motivo di ricorso relativo all’acquiescenza tacita sulle spese è stato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
Richiamato come norma invocata dal giudice d’appello per ritenere che il pagamento delle somme liquidate in primo grado integrasse acquiescenza; la Cassazione non decide sul punto perché assorbito, ma ricorda che tale condotta non è necessariamente incompatibile con l’impugnazione del capo sulle spese.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È la norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per cassazione, per denunciata violazione o falsa applicazione di legge.
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
La disposizione, introdotta e poi integrata, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e consente l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di uno specifico pregiudizio da dimostrare.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
Ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. 602/1973, definendo l’ambito dell’impugnazione diretta dei ruoli e delle cartelle non validamente notificate.
art. 12 d.lgs. n. 110/2024
È richiamato quale norma che integra il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973.
art. 382, comma 3, c.p.c.
È il fondamento processuale della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 91, comma 1, c.p.c.
È richiamato per ribadire che il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza, ma resta subordinato alla valida ammissibilità della domanda principale.
art. 372 c.p.c.
È indicato come strumento di deposito documentale in cassazione per dimostrare l’interesse ad agire, se necessario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro ruolo e cartella è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio attuale derivante dall’iscrizione a ruolo, secondo le ipotesi tipizzate dalla normativa sopravvenuta.
- La verifica dell’interesse ad agire è una condizione dell’azione che può essere rilevata anche d’ufficio fino alla decisione; se manca lo specifico interesse richiesto dalla legge, l’impugnazione diretta è inammissibile.
- La carenza di interesse ad agire sull’impugnazione del ruolo travolge anche la domanda accessoria sulle spese, perché la statuizione sulle spese presuppone la valida ammissibilità della domanda principale.
- L’impugnazione della sola statuizione sulle spese non consente di prescindere dal controllo preliminare sulla ammissibilità del ricorso introduttivo: se quest’ultimo era inammissibile, il giudice di legittimità può dichiarare la causa non proponibile e cassare senza rinvio.
- Il pagamento spontaneo di quanto liquidato in sentenza, successivo alla messa in mora, non equivale automaticamente ad acquiescenza alla decisione, ma la questione resta irrilevante quando il ricorso originario è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
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