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Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 276/2025 pubblicata il 16.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1311/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Pesaro.

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Pesaro, con condanna al pagamento di somme dovute per il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. La sentenza, regolarmente notificata, era divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, salvo quanto eventualmente già corrisposto. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per adempiere. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario avrebbe assunto le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e avrebbe avuto 120 giorni per completare l'esecuzione, adottando gli atti necessari, anche contabili e finanziari. È stata respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare di un sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a incentivare l'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico spettante alla dipendente scolastica, già riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure pecuniarie con funzione coercitiva; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato perché non erano ravvisabili particolari ragioni per dubitare dell'adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza volto all'esecuzione di una sentenza di condanna dell'Amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuta automaticamente: può essere negata quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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