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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37491/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto solo il terzo motivo nei limiti relativi alle sanzioni amministrative, rigettando gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio sul punto delle sanzioni, decidendo nel merito e accogliendo il ricorso originario limitatamente alla parte in cui contestava l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'applicazione delle sanzioni. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

L'amministrazione finanziaria notificava alla società un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2009, assumendo che la società fosse soggetto passivo solidalmente obbligato, insieme al titolare di un centro trasmissione dati che operava per suo conto, pur trattandosi di bookmaker con sede all'estero e operante fuori dal sistema concessorio. La società impugnava l'atto, ma il ricorso veniva rigettato in primo grado e in appello. In cassazione proponeva cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'imposta unica e degli effetti della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale; 2) violazione delle norme che individuano il presupposto territoriale del tributo e delle regole civilistiche sulla conclusione del contratto; 3) omessa pronuncia sulla censura relativa all'illegittimità delle sanzioni dopo Corte cost. n. 27/2018; 4) violazione del TFUE e dei principi di non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 5) omessa pronuncia sulla questione della sanzione alla luce dell'obiettiva incertezza normativa e della disciplina costituzionale e tributaria richiamata. La Corte ha ritenuto infondati il primo, secondo, quarto e quinto motivo, ma ha accolto il terzo limitatamente alle sanzioni, riconoscendo per l'anno 2009 l'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione, con conseguente non applicabilità delle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma evocata per le censure di violazione di legge e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata pronuncia su singole doglianze non comporta accoglimento se la decisione adottata implica il rigetto delle questioni dedotte

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione anche in presenza di error in procedendo, in funzione nomofilattica e per economia processuale

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e alla ragionevole durata del processo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la motivazione delle decisioni

  • artt. 35, comma 3, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per la motivazione nel processo tributario

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    individua i soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse, interpretati come gestori dei concorsi pronostici e delle scommesse, anche se operanti per conto di terzi e all’estero

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010

    norma di interpretazione autentica che estende la soggettività passiva a chi gestisce scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010

    l’imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998

    richiamato come base del riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

  • art. 6 Cost.

    richiamato nel motivo relativo agli effetti della sentenza costituzionale e alla legittimità della disciplina sanzionatoria

  • art. 30, comma 1, l. n. 87/1953

    richiamato per gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    l’obiettiva incertezza normativa esclude l’irrogazione delle sanzioni amministrative

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato con riguardo alla disciplina sanzionatoria

  • art. 56 TFUE

    richiamato quale parametro di libertà di prestazione dei servizi e non discriminazione

  • art. 267 TFUE

    richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto non necessario

  • art. 3 Cost.

    richiamato in relazione alla parità di trattamento e alla ragionevolezza della disciplina

  • art. 53 Cost.

    richiamato come parametro di capacità contributiva, in relazione alla traslazione del tributo e alla disciplina delle sanzioni

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo sulle sanzioni e sulla disciplina della solidarietà

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1998

    richiamato insieme alla norma interpretativa per contestare l’applicazione delle sanzioni

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nel motivo sul profilo territoriale del presupposto d’imposta

  • art. 1327 c.c.

    richiamato nel motivo sul profilo territoriale del presupposto d’imposta

  • art. 1336 c.c.

    richiamato nel motivo sul profilo territoriale del presupposto d’imposta

Massime di principio

  • In tema di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è collegato all’organizzazione e alla raccolta del gioco come servizio svolto sul territorio italiano, non alla mera sede estera del bookmaker né alla sola “giocata” in sé.
  • La norma di interpretazione autentica del 2010 estende la soggettività passiva anche a chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche tramite mezzi telematici e anche se i terzi sono stabiliti all’estero, configurando una responsabilità solidale tra gestore e bookmaker.
  • Per le annualità precedenti al 2011, l’incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante senza concessione può integrare obiettiva incertezza idonea a escludere le sanzioni amministrative.
  • La Corte di cassazione può rigettare i motivi che denunciano omessa pronuncia quando la soluzione adottata implica logicamente il rigetto della pretesa o eccezione non espressamente esaminata dal giudice di merito.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la giurisprudenza unionale già esclude la sussistenza di una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri nella disciplina dell’imposta unica sulle scommesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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