Cassazione Civile, Ordinanza n. 36559/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica, al contribuente, di una cartella di pagamento relativa a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 1991. La cartella è stata impugnata dal contribuente con esito favorevole nei due gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo un unico motivo di violazione dell'art. 2953 c.c. In sede di legittimità, però, la Corte ha rilevato preliminarmente che nei giudizi di merito era parte anche il concessionario della riscossione, poi succeduto da altro soggetto e infine dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla quale il ricorso non risultava notificato, pur essendo litisconsorte processuale necessaria. Da ciò la necessità di integrare il contraddittorio prima dell'esame del motivo di ricorso.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso. Ha rilevato d'ufficio la mancata notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta ex lege nel rapporto di riscossione, ritenuta litisconsorte processuale necessaria, e ha disposto l'integrazione del contraddittorio, assegnando all'Amministrazione ricorrente il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per provvedervi. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo.
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
È la norma invocata dal ricorrente come parametro della dedotta violazione; il testo non consente di ricostruirne un'applicazione sostanziale, perché la Corte non ha esaminato il motivo nel merito.
Massime di principio
- Quando nel giudizio di legittimità risulta che nel giudizio di merito era presente un soggetto poi succeduto ex lege da altro ente nella medesima posizione processuale, il ricorso deve essere notificato anche a tale successore, se litisconsorte processuale necessario.
- La mancata notifica del ricorso per cassazione a un litisconsorte necessario impone l'integrazione del contraddittorio, con rinvio della causa a nuovo ruolo e assegnazione di un termine per provvedere.
- In presenza di un vizio preliminare di contraddittorio, la Corte può arrestare l'esame del motivo di ricorso senza pronunciarsi sulla sua fondatezza sostanziale.
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