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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, non meglio conosciuto, del 17.12.2025, con cui il S.U.A.P. di Nardò ha denegato l'autorizzazione per spettacoli circensi su area privata per il periodo dal 25.12.2025 al 6.1.2026; - della nota di preavviso di rigetto del 12.12.2025 sempre del SUAP di Nardò; - ove occorra delle deliberazioni G.M. n.31/2024 e 140/2020 mai conosciute. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CIRCO EQUESTRE MONTI DI MONTI MARINA il 22\12\2025 : - del provvedimento, non meglio conosciuto, del 17.12.2025, con cui il S.U.A.P. di Nardò ha denegato l’autorizzazione per spettacoli circensi su area privata per il periodo dal 25.12.2025 al 6.1.2026; - della nota di preavviso di rigetto del 12.12.2025 sempre del SUAP di Nardò; - ove occorra delle deliberazioni G.M. n.31/2014 e 140/2020.

Giustizia amministrativa202501395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione per spettacoli circensi su area privata, preavviso di rigetto e, ove occorrente, deliberazioni comunali recanti l’individuazione delle aree destinate agli spettacoli circensi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato tramite SUAP un’istanza per lo svolgimento di spettacoli circensi dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 su un’area privata, deducendo l’indisponibilità nel territorio comunale di un’area pubblica idonea. Il SUAP aveva negato l’autorizzazione ritenendo che l’area privata proposta fosse incompatibile con le aree individuate dal Comune mediante le deliberazioni della Giunta comunale n. 31 del 15 febbraio 2024 e n. 140 del 19 giugno 2020. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 337/1968, in particolare dell’art. 9, violazione dell’art. 41 Cost., violazione del giusto e corretto procedimento, eccesso di potere, erronea presupposizione in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità manifesta, irrazionalità e sviamento. Con i motivi aggiunti ha prodotto le deliberazioni comunali, una relazione tecnica e una planimetria, contestando l’inadeguatezza urbanistica e dimensionale delle aree individuate dal Comune e sostenendo l’idoneità dell’area privata proposta. Il TAR aveva dapprima respinto la tutela monocratica urgente, rilevando che l’inadeguatezza delle aree comunali non era stata dimostrata e che le deliberazioni non erano state prodotte; successivamente, alla luce dei nuovi documenti e del pregiudizio connesso alla prossimità delle date degli spettacoli, aveva revocato il precedente decreto e disposto la sospensione provvisoria degli atti impugnati nonché il riesame dell’istanza, con individuazione delle condizioni di installazione e delle necessarie misure di sicurezza.

La decisione

Nelle more del giudizio il Comune di Nardò ha rilasciato l’autorizzazione per gli spettacoli circensi sull’area privata proposta, per il periodo dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Poiché la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta, la ricorrente ha dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure dedotte contro il diniego e gli atti presupposti. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in considerazione del tempestivo comportamento collaborativo dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 18 marzo 1968, n. 337

    Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

    La disposizione è richiamata quale disciplina dell’individuazione e concessione delle aree comunali disponibili per l’installazione dei circhi; il TAR non ne ha definito l’interpretazione nel merito, poiché il rilascio dell’autorizzazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 41 Cost.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente a tutela della libertà di iniziativa economica privata, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato applicato nei precedenti decreti cautelari monocratici: dapprima per negare la tutela urgente e poi, alla luce dei nuovi elementi e dell’estrema urgenza, per sospendere provvisoriamente gli atti impugnati e ordinare il riesame dell’istanza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti erano state sentite e la ricorrente aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare le censure rivolte contro l’atto originariamente impugnato.
  • La dichiarazione della parte ricorrente resa in udienza circa la cessazione della materia del contendere, unitamente alla sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
  • Nella tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., la prossimità temporale dell’attività autorizzanda e il rischio di perdita irreversibile dell’utilità perseguita possono integrare l’estrema gravità e urgenza necessaria per sospendere provvisoriamente l’atto e ordinare all’amministrazione il riesame immediato dell’istanza, anche prescrivendo la verifica delle condizioni di sicurezza e di accesso dei mezzi di soccorso.

Come è indicizzato

MaterieTurismo e strutture ricettiveTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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