Sentenza n. 2024/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza “della Sentenza n. 2917/2023 definitiva sui capi del presente ricorso resa dal Tribunale di Torre Annunziata emessa in data 11.11.2023 e pubblicata in data 12.11.2023.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile relativa al pagamento di somme
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che fosse ordinato all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, concernente il pagamento di importi in suo favore. Nel corso del giudizio l'Azienda sanitaria ha adottato una determina dirigenziale di pagamento e ha successivamente depositato la documentazione attestante l'esecuzione, comprendente determina, mandato e quietanza. La resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che la sentenza azionata non fosse passata in giudicato, chiedendo comunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha comunicato che gli importi erano stati integralmente corrisposti e ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento degli importi dovuti da parte dell'Azienda sanitaria avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, quale corollario dell'economia processuale, senza esaminare l'eccezione relativa al mancato passaggio in giudicato della sentenza civile, poiché l'avvenuta soddisfazione della pretesa rendeva non più attuale la controversia. La declaratoria è stata resa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico dell'Azienda sanitaria resistente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve contenere distintamente: …..g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Richiede la procura speciale alle liti per la costituzione tramite difensore; la relativa regolarizzazione è stata disposta nel corso del giudizio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato, in combinato disposto con l'art. 182, comma 2, c.p.c., quale fondamento della possibilità di regolarizzare la costituzione processuale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale norma integrativa per la regolarizzazione della procura alle liti mancante o irregolare.
art. 73 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza istruttoria per l'avviso alle parti circa le conseguenze della mancata regolarizzazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del provvedimento azionato soddisfa la pretesa del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando entrambe le parti dichiarano che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta, il giudice può decidere sulla base della ragione più liquida e dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare le ulteriori eccezioni preliminari non più rilevanti ai fini della decisione.
- La procura generale alle liti non è sufficiente per la costituzione in giudizio dell'amministrazione tramite difensore nel processo amministrativo, essendo necessaria una procura speciale; l'irregolarità può essere sanata nel termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →