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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32137/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della banca, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro, in misura proporzionale, su una sentenza civile che aveva dichiarato la nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente bancario (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e commissione di massimo scoperto) e aveva condannato la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal correntista. La banca, quale incorporante dell'originaria parte contrattuale, ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della disciplina dell'imposta di registro e del principio di alternatività IVA/registro, sostenendo che la condanna restitutoria conseguente alla nullità delle clausole non escludesse l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), e della relativa nota II. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione/nullità della sentenza per carenza di adeguata esposizione delle ragioni. Con il terzo motivo ha censurato la falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), sostenendo che la fattispecie concreta fosse stata erroneamente sussunta. La Corte ha ritenuto connessi e fondati i motivi nella parte in cui contestavano l'aliquota applicata all'atto giudiziario soggetto a registrazione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Si applica agli atti giudiziari di condanna al pagamento o alla consegna quando la pronuncia attua coattivamente un rapporto contrattuale valido; non è la norma di riferimento quando la sentenza dichiara la nullità di clausole o di un atto, pur disponendo restituzioni.

  • art. 8, comma 1, lett. e), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È la disposizione applicabile agli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, anche se contengono condanna alla restituzione di denaro o beni; comporta imposta di registro in misura fissa.

  • nota II all'art. 8 della tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'esenzione dalla proporzionale per la parte relativa a corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA opera solo per gli atti di cui alla lett. b), non per quelli di cui alla lett. e).

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il principio di alternatività IVA/registro non si estende alla ripetizione di indebito derivante da sentenza che dichiari la nullità di clausole o di un contratto.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo può conseguire alla declaratoria di nullità parziale del contratto; le somme restituite non sono trattate come corrispettivi soggetti a IVA ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale delle clausole del contratto bancario è compatibile con la permanenza del resto del contratto e può essere seguita da domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite.

  • art. 104 c.p.c.

    È richiamato per qualificare il cumulo delle azioni di nullità parziale e di ripetizione dell'indebito nella medesima controversia.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 36 d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per asserita insufficienza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Fondamenti processuali dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per evidenziare che i contratti bancari possono essere esenti da IVA, circostanza ritenuta irrilevante ai fini dell'imposta di registro nel caso di sentenza di nullità con restituzioni.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le variazioni conseguenti alla nullità di operazioni fatturate non rendono di per sé soggette a IVA le retrocessioni restitutorie.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato con riferimento alla detrazione IVA nelle variazioni conseguenti alla nullità.

  • art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato con riferimento alla registrazione delle operazioni e delle variazioni IVA.

  • art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato con riferimento alla registrazione delle variazioni da parte del cessionario/committente.

  • art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato con riferimento alla registrazione delle variazioni da parte del cessionario/committente.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    È richiamato per affermare la stretta interpretazione delle norme speciali e l'inammissibilità di un'interpretazione estensiva del regime agevolativo.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la sentenza che dichiara la nullità o l'annullamento di un atto, pur contenendo anche una condanna restitutoria, va tassata in misura fissa; non si applica l'imposta proporzionale prevista per le sentenze di condanna a pagamento o consegna.
  • La nota che esonera dalla proporzionale per i corrispettivi soggetti a IVA opera solo per gli atti giudiziari di condanna su rapporto valido; non si estende alle restituzioni da indebito conseguenti a nullità o annullamento.
  • La ripetizione dell'indebito può conseguire anche alla nullità parziale di un contratto, senza che ciò muti la qualificazione fiscale della sentenza ai fini dell'art. 8, lett. e), d.P.R. n. 131/1986.
  • Ai fini dell'imposta di registro rileva la funzione giuridica della pronuncia: se la sentenza caduca il titolo negoziale e reintegra lo status quo ante con restituzioni, non si è in presenza di una mera condanna all'adempimento di un contratto valido.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non è applicabile oltre i casi tassativamente previsti dalla norma agevolativa, la quale è di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazione
RamiTributiContratti
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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