Sentenza n. 607/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto datato 09/10/2021 prot.n.P-GR/L/N/2020/100923, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato al sig. Ehsan Ullah, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro, notificato in data 22/11/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare per insufficiente reddito del datore di lavoro, senza rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro aveva presentato, nell'interesse del ricorrente, una domanda di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020. Lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto aveva respinto la domanda per carenza di sufficienti redditi del datore di lavoro. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che la Prefettura avrebbe dovuto valutare e rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenendo che l'insufficienza reddituale del datore non impedisse tale rilascio. A sostegno della pretesa ha richiamato la disciplina dell'emersione del 2012 e la relativa circolare ministeriale, deducendo inoltre la violazione del principio del legittimo affidamento. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'omessa valutazione della possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione in conseguenza del rigetto della domanda di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando e condividendo un precedente della stessa Sezione, ha affermato che, nell'ambito della disciplina dell'emersione del 2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è subordinato all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro conforme ai requisiti dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020. L'insufficiente capacità economica del datore di lavoro determina l'assenza dei presupposti di regolarità dell'istanza; pertanto, quando la domanda è rigettata per tale ragione e i requisiti mancavano ab origine, non può essere rilasciato il permesso per attesa occupazione. Il giudice ha escluso dubbi di legittimità costituzionale della disciplina, ritenendo ragionevole la limitazione della regolarizzazione ai casi previsti dalla legge, al fine di assicurare la controllabilità della procedura ed evitare ampliamenti suscettibili di favorire condotte abusive e l'ingresso o la permanenza di persone prive di occupazione e di fonti legittime di sostentamento. Il motivo relativo al legittimo affidamento non è stato accolto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare
La disciplina dell'emersione ha carattere eccezionale e restrittivo; il permesso per attesa occupazione presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti normativi, sicché non è rilasciabile quando la domanda sia rigettata per insufficiente reddito del datore di lavoro.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
"Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm."
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito indicato nel provvedimento.
Massime di principio
- Nella disciplina dell'emersione prevista dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è subordinato all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- Il rigetto della domanda di emersione per insufficiente capacità economica del datore di lavoro esclude il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché comporta il difetto originario dei presupposti di regolarità dell'istanza.
- La disciplina straordinaria di regolarizzazione degli stranieri deve essere interpretata restrittivamente e non consente estensioni a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge e dai relativi atti attuativi.
- È costituzionalmente ragionevole limitare la regolarizzazione ai casi legalmente tipizzati quando tale limitazione mira a garantire la controllabilità della procedura, prevenire condotte abusive e assicurare che la permanenza regolarizzata sia collegata a un'occupazione e a fonti lecite di sostentamento.
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