Sentenza n. 156/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4611/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con cui era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 1.000,00. L'amministrazione non aveva dato spontanea e integrale esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, pari a euro 1.000,00 in buoni elettronici. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta deve considerarsi obbligato ad assumere l'incarico, non può essere ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e autorizza il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione esecutiva e, nel caso esaminato, per l'attivazione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla gratuità dell'incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 26 c.p.a.
Fonda la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base del principio per cui le spese seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l'integrale adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi da esercitare su istanza della parte interessata.
- La prova del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integra i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sulla gratuità dell'incarico del commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; se l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione resistente, esso rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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