Cassazione Penale, Ordinanza n. 33270/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i tre motivi erano manifestamente infondati e, inoltre, riproducevano censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. All'esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri per il reato di fuga in caso di sinistro. Nel ricorso ha dedotto tre censure: 1) elusione del devoluto e violazione del principio devolutivo dell'appello con riferimento alla ritenuta inattendibilità delle persone offese; 2) mancanza di motivazione sulla inattendibilità delle persone offese; 3) ulteriore elusione del devoluto e violazione del principio devolutivo quanto al motivo per cui l'imputato si sarebbe allontanato precipitosamente dal sinistro. La difesa ha poi depositato memoria reiterando le ragioni del ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Norme richiamate
art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La decisione conferma la condanna per la fattispecie di fuga dopo sinistro stradale, senza rimettere in discussione l'accertamento di merito.
principio devolutivo dell'appello
Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate in appello o che lamentano un preteso mancato scrutinio di profili comunque valutati non sono ammissibili in cassazione se manifestamente infondate.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi manifestamente infondati o meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito.
- La deduzione di una violazione del principio devolutivo dell'appello non è sufficiente se la censura mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice territoriale.
- Quando la Corte di appello abbia già affrontato la questione dell'attendibilità dei dichiaranti e le ragioni dell'allontanamento dell'imputato dal luogo del sinistro, la reiterazione delle stesse doglianze in cassazione non integra un vizio scrutinabile di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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