Sentenza n. 987/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata all'Amministrazione e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, la somma complessiva di 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. Il pagamento deve comprendere le somme indicate nel titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e tuttora dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'importo di 3.000 euro calcolato dal ricorrente e i conteggi degli interessi non sono vincolanti in modo definitivo per l'Amministrazione: il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, la cui misura deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali, con verifica dell'esatta decorrenza e misura degli interessi secondo gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, determinando definitivamente il credito e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'Amministrazione di conformarsi, nominando anche un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle Amministrazioni dello Stato alle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria non costituisce autonomamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, accessori e interessi devono essere verificati secondo il titolo e i parametri legali applicabili, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le obbligazioni pecuniarie delle Amministrazioni dello Stato, il creditore può agire per ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente pubblico cui competono istituzionalmente funzioni di gestione della spesa oggetto dell'ordine giudiziale, l'attività commissariale può essere svolta senza compenso aggiuntivo.
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