Cassazione Penale, Sentenza n. 1370/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Piccenna era imputato per diffamazione aggravata per un commento pubblicato il 12/12/2009 sul blog "Toghe Lucane" nel quale accusava magistrati della Procura e del Tribunale di Catanzaro di avere favorito gli imputati nel processo "Marinagri" e di costituire un'associazione per delinquere. In cassazione il ricorrente deduceva vizi processuali e sostanziali (omessa notifica di atti, esercizio del diritto di critica, mancata escussione di testi, errore sul calcolo della prescrizione, eccesso di pena e violazione sulle statuizioni civili). La Corte di legittimità ha ritenuto decisivo il quarto motivo relativo alla prescrizione, richiamando il principio secondo cui la diffamazione commessa via web è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il contenuto viene immesso nel web e diventa fruibile da terzi, con decorrenza del termine di prescrizione dal momento dell'immissione/consumazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il reato si fosse consumato intorno al 12 dicembre 2009 e che la prescrizione fosse maturata intorno al 12 giugno 2017, dunque prima della sentenza di primo grado (17/05/2019). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e ha revocato le statuizioni civili (risarcimento e condanna alle spese) contenute nella sentenza di primo grado, in applicazione del principio che se la causa estintiva si è verificata anteriormente alla condanna in primo grado le statuizioni civili vanno revocate.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
La Corte conferma che il delitto di diffamazione, anche se realizzato tramite internet, è reato di evento che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da terzi
art. 158 cod. pen.
Applicato per stabilire la decorrenza del termine di prescrizione a partire dal momento della consumazione (immissione sul web) del reato
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella sua ratio: se l'estinzione del reato si colloca prima della sentenza di primo grado che aveva pronunciato condanna, le statuizioni civili adottate in quella sentenza devono essere revocate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti di enunciazione del ricorso in cassazione; usato per valutare la regolarità della motivazione del ricorso
artt. 178, 179, 526 e 601 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel primo motivo relativo a nullità per omessa notifica di avvisi e decreti; la Corte non ha ritenuto decisivi tali vizi alla stregua del motivo assorbente della prescrizione
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamato tra i mezzi di impugnazione per censurare la mancata assunzione di prove richieste in appello; non ha prevalso rispetto al motivo sulla prescrizione
art. 21 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di libertà di manifestazione del pensiero; la Corte ha valutato il tema ma ha ritenuto prevalente la questione di prescrizione
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati a sostegno della richiesta di riduzione della pena; la censura non è stata decisiva vista l'annullamento per prescrizione
artt. 538 e 541 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla condanna al risarcimento e alle spese di lite; la Corte ha disposto la revoca delle statuizioni civili per effetto dell'annullamento per prescrizione
Massime di principio
- La diffamazione commessa via internet è considerata reato istantaneo: la consumazione coincide con l'immissione nel web del contenuto lesivo e da quel momento decorre la prescrizione
- La permanenza del contenuto online e la sua consultabilità successiva non trasformano la diffamazione in reato permanente; non prolunga il termine di prescrizione oltre la data di consumazione
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il giudice di legittimità annullerà la condanna e disporrà la revoca delle statuizioni civili adottate in primo grado
- In cause per diffamazione online è cruciale provare la data di immissione del contenuto e la data di conoscenza da parte dell'offeso (per stabilire il "dies a quo" della querela e la decorrenza della prescrizione)
- Anche se il ricorrente solleva molteplici vizi processuali o di merito, un motivo decisivo (come la prescrizione) può assorbire gli altri e determinare l'annullamento senza rinvio
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi si deve: documentare tempestivamente la conoscenza del fatto, contestare la data di immissione quando possibile, e sollevare prontamente questioni relative alla prescrizione e alle statuizioni civili
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