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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1370/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Piccenna era imputato per diffamazione aggravata per un commento pubblicato il 12/12/2009 sul blog "Toghe Lucane" nel quale accusava magistrati della Procura e del Tribunale di Catanzaro di avere favorito gli imputati nel processo "Marinagri" e di costituire un'associazione per delinquere. In cassazione il ricorrente deduceva vizi processuali e sostanziali (omessa notifica di atti, esercizio del diritto di critica, mancata escussione di testi, errore sul calcolo della prescrizione, eccesso di pena e violazione sulle statuizioni civili). La Corte di legittimità ha ritenuto decisivo il quarto motivo relativo alla prescrizione, richiamando il principio secondo cui la diffamazione commessa via web è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il contenuto viene immesso nel web e diventa fruibile da terzi, con decorrenza del termine di prescrizione dal momento dell'immissione/consumazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il reato si fosse consumato intorno al 12 dicembre 2009 e che la prescrizione fosse maturata intorno al 12 giugno 2017, dunque prima della sentenza di primo grado (17/05/2019). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e ha revocato le statuizioni civili (risarcimento e condanna alle spese) contenute nella sentenza di primo grado, in applicazione del principio che se la causa estintiva si è verificata anteriormente alla condanna in primo grado le statuizioni civili vanno revocate.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    La Corte conferma che il delitto di diffamazione, anche se realizzato tramite internet, è reato di evento che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da terzi

  • art. 158 cod. pen.

    Applicato per stabilire la decorrenza del termine di prescrizione a partire dal momento della consumazione (immissione sul web) del reato

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nella sua ratio: se l'estinzione del reato si colloca prima della sentenza di primo grado che aveva pronunciato condanna, le statuizioni civili adottate in quella sentenza devono essere revocate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per i limiti di enunciazione del ricorso in cassazione; usato per valutare la regolarità della motivazione del ricorso

  • artt. 178, 179, 526 e 601 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel primo motivo relativo a nullità per omessa notifica di avvisi e decreti; la Corte non ha ritenuto decisivi tali vizi alla stregua del motivo assorbente della prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato tra i mezzi di impugnazione per censurare la mancata assunzione di prove richieste in appello; non ha prevalso rispetto al motivo sulla prescrizione

  • art. 21 Cost.

    Invocato dal ricorrente in tema di libertà di manifestazione del pensiero; la Corte ha valutato il tema ma ha ritenuto prevalente la questione di prescrizione

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati a sostegno della richiesta di riduzione della pena; la censura non è stata decisiva vista l'annullamento per prescrizione

  • artt. 538 e 541 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla condanna al risarcimento e alle spese di lite; la Corte ha disposto la revoca delle statuizioni civili per effetto dell'annullamento per prescrizione

Massime di principio

  • La diffamazione commessa via internet è considerata reato istantaneo: la consumazione coincide con l'immissione nel web del contenuto lesivo e da quel momento decorre la prescrizione
  • La permanenza del contenuto online e la sua consultabilità successiva non trasformano la diffamazione in reato permanente; non prolunga il termine di prescrizione oltre la data di consumazione
  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il giudice di legittimità annullerà la condanna e disporrà la revoca delle statuizioni civili adottate in primo grado
  • In cause per diffamazione online è cruciale provare la data di immissione del contenuto e la data di conoscenza da parte dell'offeso (per stabilire il "dies a quo" della querela e la decorrenza della prescrizione)
  • Anche se il ricorrente solleva molteplici vizi processuali o di merito, un motivo decisivo (come la prescrizione) può assorbire gli altri e determinare l'annullamento senza rinvio
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi si deve: documentare tempestivamente la conoscenza del fatto, contestare la data di immissione quando possibile, e sollevare prontamente questioni relative alla prescrizione e alle statuizioni civili

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