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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16910/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da un accordo negoziale stipulato tra privati, in relazione al quale era stata proposta domanda di arbitrato per ottenere l'adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Il collegio arbitrale aveva dichiarato inammissibile la domanda arbitrale ritenendo la clausola compromissoria non estensibile alla cessionaria del credito e aveva comunque rigettato le domande nel merito, valorizzando l'intervenuta risoluzione dell'accordo. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del lodo. Successivamente, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza per difetto di chiarezza, autosufficienza e per la natura inammissibile delle censure, ritenute volte a contestare la valutazione dei fatti e l'interpretazione del contratto. Con il nuovo ricorso i soccombenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Cassazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori revocatori: (i) la falsa affermazione che nel precedente ricorso non fosse stato trascritto il testo dell'art. 7 della scrittura privata, che avrebbe vietato la novazione degli accordi; (ii) l'omesso esame di una circostanza risultante dagli atti, cioè che la scrittura privata escludeva la novazione e dunque impediva di ritenere estinti gli obblighi della controparte. In sostanza, i ricorrenti hanno sostenuto che la precedente ordinanza avrebbe travisato il contenuto documentale e che la decisione di inammissibilità si fondasse su una svista percettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure non integrassero errori di fatto revocatori, ma mirassero in realtà a contestare valutazioni di giudizio e di interpretazione già compiute nell'ordinanza revocanda, nonché a sollecitare un nuovo esame del precedente ricorso per cassazione. Ha ribadito che l'errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non caduta su un punto controverso, mentre non è configurabile quando si censuri l'interpretazione o la valutazione dei documenti. Ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano dimostrato la decisività dell'asserito errore, poiché la motivazione sull'art. 7 della scrittura privata era solo una delle rationes dell'inammissibilità del precedente ricorso e non era stata attaccata l'intera complessiva ratio decidendi. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo contrattuale nel giudizio arbitrale originario

  • art. 829 c.p.c.

    citato in relazione ai limiti delle censure di nullità del lodo arbitrale nel giudizio di impugnazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla trattazione camerale e alla memoria nel giudizio di legittimità

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    interpretato nel senso che la revocazione è ammessa solo per errore di fatto, non per errori di diritto, di giudizio o di valutazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato solo incidentalmente per ricordare i limiti del vizio motivazionale nel controllo di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto revocatorio, cioè per una falsa percezione immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti, non per errori di diritto, di giudizio o di valutazione.
  • Non integra errore revocatorio la contestazione dell'interpretazione data dal giudice ai documenti o alle risultanze processuali, poiché tale doglianza attiene a un possibile errore di giudizio e non a una svista percettiva.
  • L'errore di fatto invocato ai fini della revocazione deve essere decisivo: occorre dimostrare che, senza quella falsa percezione, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.
  • La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del precedente ricorso per cassazione o per riproporre censure già ritenute inammissibili, specie quando la decisione impugnata si fondi su più rationes decidendi non tutte specificamente censurate.
  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non rivaluta direttamente il lodo né i fatti, ma controlla solo i vizi propri della sentenza impugnata nei limiti consentiti dal ricorso.
  • Quando il ricorrente deduce un errore di fatto fondato su documenti, deve indicare in modo autosufficiente il contenuto del documento e spiegare con precisione la sua decisività; altrimenti la censura resta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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