Cassazione Penale, Ordinanza n. 00939/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma della condanna per interventi edilizi eseguiti in area soggetta a vincolo paesaggistico. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo l'assenza del requisito della "committenza" in capo a sé, nonostante fosse proprietario del bene; 2) violazione di legge, assumendo che le opere realizzate non richiedessero autorizzazione paesaggistica perché incluse nell'Allegato A del d.P.R. 31/2017; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre la doglianza già formulata in appello senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito; che il secondo motivo era nuovo, poiché non dedotto in appello; e che il terzo motivo era infondato perché le opere, per consistenza e dimensioni, escludevano la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per genericità e mancanza di specificità, il secondo perché proposto per la prima volta in cassazione, e manifestamente infondato il terzo motivo relativo all'art. 131-bis c.p. in ragione delle dimensioni dell'opera abusiva (150 mq di massetto e un muro in blocchetti alto 120 cm e largo 30 cm), incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 181 d.lgs. 42/2004
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei precedenti gradi; riguarda interventi eseguiti in assenza del prescritto titolo/autorizzazione paesaggistica.
d.P.R. 31/2017
richiamato dal ricorrente per sostenere che le opere rientrerebbero tra quelle non soggette ad autorizzazione paesaggistica secondo l'Allegato A; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 131-bis c.p.
la Corte esclude la particolare tenuità del fatto in base alla consistenza oggettiva delle opere realizzate, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente la censura già formulata in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile in cassazione la doglianza che introduce per la prima volta una questione di diritto o di fatto non devoluta con l'atto di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando la condotta, valutata nella sua oggettiva consistenza materiale, non presenti caratteri di modestia, essendo tale apprezzamento rimesso al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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