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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00939/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma della condanna per interventi edilizi eseguiti in area soggetta a vincolo paesaggistico. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo l'assenza del requisito della "committenza" in capo a sé, nonostante fosse proprietario del bene; 2) violazione di legge, assumendo che le opere realizzate non richiedessero autorizzazione paesaggistica perché incluse nell'Allegato A del d.P.R. 31/2017; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre la doglianza già formulata in appello senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito; che il secondo motivo era nuovo, poiché non dedotto in appello; e che il terzo motivo era infondato perché le opere, per consistenza e dimensioni, escludevano la particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per genericità e mancanza di specificità, il secondo perché proposto per la prima volta in cassazione, e manifestamente infondato il terzo motivo relativo all'art. 131-bis c.p. in ragione delle dimensioni dell'opera abusiva (150 mq di massetto e un muro in blocchetti alto 120 cm e largo 30 cm), incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei precedenti gradi; riguarda interventi eseguiti in assenza del prescritto titolo/autorizzazione paesaggistica.

  • d.P.R. 31/2017

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le opere rientrerebbero tra quelle non soggette ad autorizzazione paesaggistica secondo l'Allegato A; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte esclude la particolare tenuità del fatto in base alla consistenza oggettiva delle opere realizzate, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente la censura già formulata in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che introduce per la prima volta una questione di diritto o di fatto non devoluta con l'atto di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando la condotta, valutata nella sua oggettiva consistenza materiale, non presenti caratteri di modestia, essendo tale apprezzamento rimesso al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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