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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16756/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in appello per evasione avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione. L'unico motivo dedotto investiva l'apprezzamento del materiale probatorio e, in sostanza, contestava la ricostruzione del dolo e la valutazione dei fatti compiuta dalla Corte di appello. La Cassazione rileva che tali deduzioni richiedevano una rivalutazione del fatto, attività riservata al giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e adeguata. Il giudice di legittimità richiama inoltre il principio secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, senza che rilevino la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi dell'allontanamento.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di evasione, qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo della detenzione domiciliare integra il reato, senza che assumano rilievo la brevità della distanza, la limitata durata dell'assenza o le ragioni soggettive dell'allontanamento.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati in modo congruo dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito ha fornito una motivazione adeguata sull'accertamento del dolo, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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