Cassazione Civile, Sentenza n. 8077/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria eseguita dalla concessionaria della riscossione sui beni conferiti nel proprio fondo patrimoniale familiare. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata l’8 aprile 2013, aveva riformato tale decisione e riconosciuto la legittimità dell’iscrizione, ritenendo che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento fosse causa di nullità soltanto per le cartelle esattoriali e respingendo la censura di nullità della pronuncia di primo grado perché non proposta con appello incidentale. In cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000, per l’omessa indicazione nell’avviso di iscrizione ipotecaria del responsabile del procedimento e di altre informazioni, tra cui ufficio competente, autorità giudiziaria, ruoli presupposti, notificazione del preavviso e criteri di calcolo di interessi e spese; (2) motivazione asseritamente troppo succinta; (3) omesso esame di contestazioni relative alla sottoscrizione del responsabile, agli importi e alla comunicazione preventiva dell’iscrizione ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973; (4) omessa pronuncia sull’opponibilità del fondo patrimoniale ai crediti tributari e sull’applicabilità dell’art. 170 c.c.; (5) extrapetizione, per avere la CTR rilevato una nullità della sentenza di primo grado che, secondo il ricorrente, non era stata dedotta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi: l’art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 non prevede una sanzione di nullità per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; la specifica nullità prevista dal D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, riguarda le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati dalla data indicata dalla norma, non un’iscrizione ipotecaria, che è atto diverso. La motivazione della CTR, inoltre, era comprensibile e non meramente apparente, mentre la sola sinteticità non integra il vizio denunciato. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha indicato né riprodotto in modo idoneo gli atti processuali necessari a verificare che le questioni fossero state tempestivamente dedotte e reiterate, né ha specificato adeguatamente la contestazione sul calcolo degli interessi. Quanto alla questione del fondo patrimoniale, la Corte ha comunque enunciato che l’ipoteca esattoriale ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non è un atto dell’esecuzione forzata, ma un atto riferito a una procedura alternativa; l’art. 170 c.c. è quindi applicabile nei suoi limiti testuali. L’iscrizione è ammissibile se l’obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore ignorava l’estraneità del debito a tali bisogni. Il debitore che oppone il fondo deve provare la sua regolare costituzione e opponibilità, nonché l’estraneità del debito ai bisogni familiari. La natura tributaria del credito non è di per sé decisiva: occorre accertare il rapporto tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, non essendo state trascritte le difese svolte in appello, non era possibile verificare se la questione di extrapetizione fosse stata effettivamente dedotta. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla concessionaria le spese, liquidate in euro 7.800, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, L. n. 212/2000
La L. 212 del 2000, art. 7, comma 2, secondo il quale gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l’altro, l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento, non prevede sanzione; per la cartelle esattoriali, poi, la normativa specifica che prevede espressamente la nullità è stata introdotta a partire dal 2008.
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento e l’ufficio cui rivolgersi, stabilito dall’art. 7, comma 2, non comporta di per sé la nullità dell’atto in mancanza di una sanzione prevista dalla norma; la disciplina specifica di nullità richiamata dalla Corte riguarda determinate cartelle di pagamento, non l’iscrizione ipotecaria.
art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007
Detta norma, il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, si riferisce espressamente solo alle cartelle esattoriali di cui al D.P.R. n. 600 del 73l, art. 25, mentre nella specie, sebbene si tratti di un atto del successivo all’anno 2008, si è in presenza di una iscrizione ipotecaria, quindi di un atto di natura diversa.
La sanzione di nullità introdotta da questa disposizione per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento è riferita alle cartelle di pagamento individuate dalla norma e non si estende all’iscrizione ipotecaria.
art. 21-octies, L. n. 241/1990
essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La Corte richiama la non annullabilità del provvedimento vincolato per vizi procedimentali o formali che non incidono sul diritto di difesa quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il principio è riportato dalla Corte nel quadro della disciplina degli atti considerati e non trasforma l’iscrizione ipotecaria in una cartella.
art. 21-septies, L. n. 241/1990
La L. 241 del 1990, art. 21-septies commina la nullità al provvedimento che manca degli elementi essenziali, ma la L. n. 241 non prevede il nome del responsabile del procedimento come uno degli elementi essenziali dell’atto.
L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità ai sensi dell’art. 21-septies, perché tale indicazione non è qualificata dalla legge come elemento essenziale del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Quanto alla prospettata sinteticità della motivazione, inoltre, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, essa non è più deducibile quale vizio di legittimità;
La mera sinteticità della motivazione non è più deducibile come vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; resta distinto il controllo sulla mancanza o apparenza della motivazione nei limiti indicati dalla Corte.
art. 111, comma 6, Cost.
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e solo in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
L’obbligo costituzionale di motivazione è violato solo in presenza di motivazione mancante o apparente, oppure radicalmente inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione, comprese le ipotesi di contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e solo in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La nullità della sentenza per vizio di motivazione ricorre soltanto quando la motivazione manca, è apparente o è obiettivamente incomprensibile secondo i criteri indicati dalla Corte; la semplice concisione non è sufficiente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente, nella fattispcie, non ha assolto l’onere di allegare l’avvenuta deduzione delle ulteriori questioni nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente le questioni siano state sollevate, in modo da consentire alla corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa;
Il ricorrente che deduce in cassazione l’omesso esame di questioni già proposte nei gradi di merito deve indicare in modo specifico gli atti e i passaggi dai quali risulti che le questioni furono sollevate e riproposte, così da consentire alla Corte la verifica ex actis; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 77, D.P.R. n. 602/1973
Come noto, infatti, tale pronuncia – richiamata e confermata in motivazione anche da Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015 – ha escluso che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.
L’iscrizione ipotecaria esattoriale non è un atto dell’espropriazione forzata, ma un atto riferito a una procedura alternativa. Tale qualificazione esclude che l’iscrizione sia automaticamente sottoposta alla disciplina dell’esecuzione forzata, ma non impedisce l’applicazione dei limiti dell’art. 170 c.c. ai beni del fondo patrimoniale.
art. 170 c.c.
Alla luce della natura dell’iscrizione ipotecaria, si è dunque affermato che” l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c. c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.
L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 sui beni del fondo patrimoniale è consentita nei limiti dell’art. 170 c.c.: rilevano la strumentalità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia oppure, se il debito è estraneo, la mancata conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Il debitore opponente deve provare la costituzione e l’opponibilità del fondo e che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, considerando il fatto generatore e senza attribuire valore decisivo alla natura tributaria del credito.
art. 2740 c.c.
non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa
La limitazione alla responsabilità patrimoniale generale prevista dall’art. 170 c.c. costituisce eccezione alla regola dell’art. 2740 c.c. e va pertanto interpretata tassativamente.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’omessa indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria non determina automaticamente la nullità dell’atto: occorre una specifica previsione sanzionatoria, e la nullità prevista per determinate cartelle di pagamento non si estende all’iscrizione ipotecaria.
- La motivazione concisa non è, da sola, motivo di nullità della sentenza. Il vizio è configurabile quando la motivazione manchi, sia meramente apparente o risulti radicalmente inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
- Chi denuncia in cassazione l’omesso esame di questioni asseritamente dedotte nei gradi di merito deve indicare specificamente gli atti e i passaggi processuali pertinenti, affinché la Corte possa verificare la loro effettiva proposizione e reiterazione; la carenza di tali indicazioni comporta l’inammissibilità della censura.
- L’iscrizione ipotecaria esattoriale ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non è un atto dell’espropriazione forzata, ma un atto riferito a una procedura alternativa; ciò non esclude che, se l’ipoteca colpisce beni conferiti in un fondo patrimoniale, operino i limiti dell’art. 170 c.c.
- Ai fini dell’art. 170 c.c., l’ammissibilità dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale dipende dal rapporto tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia, non dalla natura contrattuale, tributaria o pubblicistica del credito. Anche un debito tributario sorto nell’esercizio di un’attività d’impresa può essere pertinente ai bisogni familiari, ma non per il solo fatto di derivare da tale attività.
- Il debitore che oppone l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale deve provare la regolare costituzione e l’opponibilità del fondo e che l’obbligazione sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni familiari; il giudice di merito accerta in concreto il collegamento tra il fatto generatore del debito e tali bisogni.
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