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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12340/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il rimborso di un mutuo chirografario di euro 541.000,00. I debitori proponevano opposizione, sostenendo in sostanza che il finanziamento fosse stato in realtà funzionale a un diverso rapporto economico e che la vera obbligata fosse una società collegata alle operazioni commerciali sottostanti; inoltre affermavano che il contratto non fosse quello accertato dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo che il mutuo fosse stato concluso con gli odierni ricorrenti e che la banca fosse estranea ai rapporti interni tra questi e le società coinvolte nell'appalto e nel mandato irrevocabile di pagamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che non fosse stato considerato che il mutuo era stato concesso per estinguere un precedente finanziamento e che le due socie erano casalinghe, circostanze che avrebbero dimostrato che l'effettiva obbligata era la società appaltatrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva confermato quella di primo grado sul medesimo accertamento di fatto circa l'estraneità della banca al diverso rapporto contrattuale evocato dai ricorrenti e che, trattandosi di "doppia conforme", era preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti storici, salvo che il ricorrente indichi e dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse. Poiché tale onere non era stato assolto e dalle stesse sentenze emergeva la coincidenza delle ragioni di fatto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha statuito sulle spese. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel contesto della proposta di definizione del giudizio camerale

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme non sono impugnabili con il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. le sentenze di secondo grado per omesso esame di fatti storici, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado sui medesimi accertamenti di fatto

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la definizione del giudizio in conformità alla proposta ha giustificato la condanna della parte istante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel regime della "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la censura mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto già confermato nei due gradi di merito.
  • Per superare la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello e dimostrare che esse siano tra loro diverse.
  • Quando la Corte di merito accerta che un soggetto è estraneo a un diverso rapporto contrattuale invocato dalla parte soccombente, tale accertamento, se confermato in appello, non può essere aggredito in cassazione mediante una censura di omesso esame di fatti storici.
  • La deduzione di un fatto astrattamente rilevante non è sufficiente a rendere ammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se la critica investe in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito e non un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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