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Sentenza

Sentenza n. 1016/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, R.g. n. 423/2025, n. 344/2025 pubblicata il 06/06/2025, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente” ed alla conseguente liquidazione dello stesso;

Giustizia amministrativa202600478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Asti che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e liquidato le somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, mentre l'Ufficio Scolastico per la Regione Piemonte, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria-Asti, non si è costituito. Il ricorrente ha prodotto la sentenza in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e ha documentato la notificazione mediante PEC al Ministero soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non risultava contestato che l'Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in forma conforme, notificato al Ministero e il termine dilatorio per l'esecuzione era inutilmente decorso; inoltre, l'inottemperanza dell'Amministrazione non era contestata. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente deve comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata in ottemperanza deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese possono essere distratte in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri per la liquidazione dei compensi professionali sono stati applicati con la dimidiazione prevista dalla disposizione, tenendo conto della serialità e della ridotta difficoltà della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione soccombente di adempiere entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, mediante il compimento di tutti gli atti necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei relativi poteri al protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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