Ordinanza n. 1536/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 25.02.2025 e non concluso entro il termine del 27 Marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FORESTA ANGELA il 7 febbraio 2026: PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione dell’efficacia del preavviso di rigetto del 07/11/2025 e del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero del turismo, formatosi sull’istanza presentata il 25 febbraio 2025 e non definita entro il 27 marzo 2025. Sopravvenuto il provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, la ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, insieme al preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e agli atti connessi. In camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’azione contro il silenzio. Quanto alla domanda cautelare, la ricorrente contestava il rigetto dell’istanza di riconoscimento professionale; il giudice ha rilevato, in via sommaria, che non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l’esercizio in Germania, Stato nel quale la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell’attività professionale per almeno un anno.
La decisione
Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio per effetto dell’adozione del provvedimento definitivo, nonché della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sull’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.; per tale ragione ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., al fine di esaminare nel merito l’impugnazione proposta con motivi aggiunti. In sede cautelare ha respinto la richiesta di sospensione. Il fumus boni iuris è stato ritenuto non adeguato, poiché allo stato degli atti non risultava provato il requisito dell’esercizio professionale per almeno un anno in Germania, richiesto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, in considerazione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio è divenuta priva di interesse dopo l’adozione del provvedimento definitivo sull’istanza.
art. 117 c.p.a.
La sopravvenienza del provvedimento espresso ha fatto venir meno il presupposto dell’azione contro il silenzio.
art. 32, comma 2, c.p.a.
La sopravvenuta definizione espressa del procedimento e la proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento hanno determinato la conversione del rito da camerale a ordinario.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Per il riconoscimento della qualificazione professionale relativa a una professione non regolamentata nello Stato membro interessato, assume rilievo la prova dell’esercizio dell’attività per almeno un anno; nel caso concreto tale requisito non risultava documentato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, interviene un provvedimento espresso sull’istanza, viene meno l’interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a.; se il provvedimento è impugnato con motivi aggiunti, il giudice può disporre la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
- In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare un requisito sostanziale previsto per il riconoscimento di una qualificazione professionale può escludere il fumus boni iuris, salva la verifica piena nella fase di merito.
- Per un interesse di natura meramente pretensiva, la sospensione cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale; la sola aspirazione all’ottenimento di un provvedimento favorevole non integra, di per sé, il periculum in mora.
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