Cassazione Civile, Ordinanza n. 07998/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la loro domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita di immobile stipulato il 20 aprile 2012. Il ricorso era affidato a sei motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha ritenuto il ricorso improcedibile. La questione processuale decisiva riguardava la mancanza, nel fascicolo del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata: le ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata il 6 febbraio 2024, ma non avevano depositato nei termini la copia della sentenza munita della relata, onere che sorge quando nel ricorso si afferma l'avvenuta notificazione della decisione impugnata. La relata è stata prodotta solo successivamente, unitamente alla richiesta di decisione, ma oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso. Le ricorrenti hanno anche sostenuto la tempestività del ricorso e invocato l'assenza di contestazioni della controparte, ma la Corte ha ribadito che l'improcedibilità non è sanata né dalla non contestazione né dal deposito tardivo, e che non operava neppure la prova di resistenza nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, confermando integralmente la proposta di definizione accelerata. Ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, ha applicato la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma terzo; richiamo per la decisione conforme alla proposta
La decisione conforme alla proposta accelerata consente l'applicazione del regime di responsabilità aggravata previsto dal medesimo art. 380-bis, tramite il rinvio ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
art. 325 c.p.c.
La dichiarazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, ha l'onere di depositare entro il termine previsto copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione comporta improcedibilità.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La mancata adesione alla proposta ex art. 380-bis, quando la decisione finale la conferma, integra una fattispecie di abuso del processo che giustifica la condanna a una somma equitativa e a favore della Cassa delle ammende.
art. 6 CEDU
L'improcedibilità per mancata produzione della relata di notifica non contrasta con il diritto di accesso a un tribunale, perché costituisce una sanzione proporzionata alla funzione deflattiva e di filtro del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, devono ricorrere i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione comporta l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio e non è sanata né dal mancato rilievo della controparte né dal successivo deposito tardivo del documento oltre il termine previsto.
- La cosiddetta prova di resistenza non salva il ricorso quando, in concreto, la documentazione necessaria non sia stata tempestivamente prodotta secondo le regole processuali applicabili.
- La decisione conforme alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. può integrare un'ipotesi di abuso del processo, con conseguente applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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