Sentenza n. 552/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5815/2024, depositata e resa pubblica il 17.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3109/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità e condannato il Ministero all’erogazione di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con conseguente obbligo del Ministero di attribuire un buono elettronico complessivo di euro 2.500,00 e di pagare le spese processuali. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un’astreinte per l’ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la propria competenza a conoscere dell’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha ritenuto rispettati i termini processuali e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l’adempimento. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà provvedere anche agli adempimenti contabili necessari, non potendo l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione e comunque non può superare il 10% dell’importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, anche su richiesta di parte, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3, c.p.a.
I termini processuali relativi al rito camerale dell’ottemperanza risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela cui assolve la funzione compulsiva e di garanzia dell’astreinte.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nella formulazione modificata, in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento dell’obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando l’amministrazione non dimostra l’adempimento di un giudicato e risulta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esatta e integrale esecuzione entro un termine prefissato e può nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di regola, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da svolgere una funzione compulsiva senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica; può essere parametrata agli interessi legali, decorrere dopo il termine assegnato per l’adempimento e deve essere assoggettata a un tetto massimo non manifestamente iniquo.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all’effettivo adempimento commissariale sussiste un esercizio concorrente del potere, sicché l’astreinte può cessare con l’adempimento tardivo dell’amministrazione anche dopo l’insediamento del commissario.
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