Cassazione Penale, Sentenza n. 38462/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Procura generale impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che aveva concesso a Castrovilli l'affidamento in prova al servizio sociale, deducendo violazione dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorrente sosteneva che Castrovilli era destinatario di una detenzione domiciliare sostitutiva (pena sostitutiva) riconosciuta dalla Corte d'appello, e che pertanto le misure alternative alla detenzione non sono applicabili al condannato "in espiazione di pena sostitutiva". La censura si fondava sul divieto previsto dall'art. 67 che, salvo eccezioni, esclude l'applicabilità delle misure alternative al soggetto che sta espizando una pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 67 si riferisca al condannato "in espiazione" della pena sostitutiva e che, nel caso concreto, la detenzione domiciliare sostitutiva non era risultata esecutiva in base alla complessa procedura prevista dall'art. 62 della legge n. 689/1981 (mancata instaurazione della fase esecutiva/di conferma da parte del Magistrato di sorveglianza). Pertanto il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente ammesso Castrovilli all'affidamento in prova al servizio sociale senza violare la norma richiamata, e il ricorso della Procura generale è stato rigettato.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67
"Salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva."
La Corte interpreta l'art. 67 nel senso che il divieto opera solo quando la pena sostitutiva è effettivamente in corso di espiazione (cioè esecutiva). Se la misura sostitutiva non è divenuta esecutiva per profili procedurali, il divieto non si applica e il giudice può valutare l'ammissibilità di una misura alternativa.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 62
Richiamato dalla Corte per indicare la procedura complessa necessaria alla esecutività della detenzione domiciliare sostitutiva; la mancata conclusione di tale procedura può comportare la non esecutività della misura sostitutiva e quindi l'assenza del veto previsto dall'art. 67.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 3-ter
Citata come eccezione normativa all'art. 67; la Corte non rileva che si applichi nel caso concreto ma la menziona come riferimento testuale della norma.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall'art. 67 n. 689/1981 riguarda solo i soggetti che stanno effettivamente esplicando (espiando) una pena sostitutiva: la condizione rilevante è lo stato di esecuzione della pena sostitutiva, non la mera pronuncia della sostituzione.
- Se la detenzione domiciliare sostitutiva è stata disposta dalla Corte ma non è divenuta esecutiva per vizi o adempimenti procedurali (es. mancata conferma o prescrizioni del Magistrato di sorveglianza secondo art. 62), il condannato può essere comunque valutato per misure alternative come l'affidamento in prova.
- Per opporsi efficacemente a una richiesta di misura alternativa quando si sostiene l'esistenza di una pena sostitutiva in esecuzione, il ricorrente/procura deve provare lo stato di effettiva esecuzione della misura sostitutiva (documentazione di ordine/trasmissione esecutiva e atti di conferma del magistrato di sorveglianza).
- In fase decisionale il giudice di sorveglianza deve verificare la sussistenza o meno dello "stato di espiazione" della pena sostitutiva prima di applicare il divieto previsto dall'art. 67; l'accertamento formale del compimento delle procedure previste dalla legge è determinante.
- Dal punto di vista pratico, chi richiede una misura alternativa dovrebbe accertare e, se necessario, dimostrare che non sussiste uno stato di esecuzione di pena sostitutiva; chi contesta dovrebbe invece produrre atti che attestino l'effettiva esecutività della pena sostitutiva.
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