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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26584/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fondo garanzia)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito che un soggetto esecutato vantava verso la concessionaria ricorrente, credito già interessato da precedente ordinanza di assegnazione emessa in altra esecuzione. Il terzo pignorato aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. affermando che le somme non erano ancora state riscosse e non erano disponibili senza provvedimento del giudice, perché vincolate al soddisfacimento dell’originario creditore. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo il Tribunale aveva rigettato la domanda del creditore pignorante, valorizzando il sopravvenuto pagamento parziale ottenuto in un altro procedimento esecutivo. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione del creditore e condannato il terzo al pagamento dell’intero importo originariamente indicato, oltre interessi. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’appello; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 549 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la Corte d’appello pronunciato una condanna anziché il solo accertamento dell’obbligo del terzo; 3) e 4) ulteriori censure, tra loro connesse, per omesso esame e violazione delle norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il pagamento già avvenuto non fosse rilevante e avesse confuso le posizioni dei soggetti coinvolti nel rapporto esecutivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto i restanti, rilevando che nel giudizio ex artt. 548 e 549 c.p.c. nel testo previgente il giudice di merito deve limitarsi ad accertare l’esistenza e l’eventuale misura del credito pignorato, mentre l’assegnazione e il titolo esecutivo nei confronti del terzo spettano esclusivamente al giudice dell’esecuzione. Ha inoltre affermato che il giudice doveva tenere conto del pagamento parziale sopravvenuto dedotto dal creditore procedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il rinvio dovrà riesaminare il credito pignorato considerando la sua consistenza originaria e l’eventuale pagamento parziale intervenuto nelle more, fermo restando che nel regime previgente la statuizione di assegnazione e il prosieguo dell’esecuzione spettano al giudice dell’esecuzione. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello è ammissibile se contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle conclusioni delle parti.

  • art. 547 c.p.c.

    La dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi serve a indicare l’esistenza e la consistenza del credito o del bene pignorato.

  • art. 548 c.p.c.

    Nel sistema previgente disciplina l’incidente di cognizione sull’obbligo del terzo.

  • art. 549 c.p.c.

    Nel testo previgente il giudice del merito, definito l’accertamento, fissava il termine per la prosecuzione del processo esecutivo; l’assegnazione restava compito del giudice dell’esecuzione.

  • art. 553 c.p.c.

    L’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione produce la modifica soggettiva del rapporto obbligatorio e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo.

  • art. 2740 c.c.

    Il credito del debitore rientra nella garanzia patrimoniale generica ed è aggredibile dai suoi creditori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con rito accelerato.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, il credito del debitore verso il terzo resta un bene del patrimonio del debitore e, come tale, è assoggettabile all’azione esecutiva dei suoi creditori, salvo estinzione o soddisfazione già intervenuta.
  • Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nel regime previgente all’intervento riformatore, il giudice di merito deve limitarsi ad accertare l’esistenza e la misura del credito pignorato; non può sostituirsi al giudice dell’esecuzione pronunciando direttamente l’assegnazione o una condanna esecutiva nei confronti del terzo.
  • Il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo deve considerare gli eventi sopravvenuti che incidono sulla misura del credito azionato, ivi incluso l’eventuale pagamento parziale già ottenuto dal creditore procedente in altra sede esecutiva.
  • L’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determina la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore nel lato attivo del rapporto, ma non sottrae il credito alla garanzia patrimoniale del debitore esecutato nei confronti di altri creditori, se il credito permane in vita.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non è necessaria una forma rigida: basta che l’impugnazione individui in modo chiaro i capi contestati e le ragioni della critica alla sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziTitolo esecutivo
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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