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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 232/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Romeo era stato condannato in primo grado per il delitto aggravato di lesioni personali a seguito dell'urto, con la sua autovettura, al motociclo condotto da Alberto Tolomei. In appello la condanna venne confermata. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (1) carenza di motivazione in ordine al dolo, sostenendo che la Corte di merito avrebbe confuso l'elemento materiale (la manovra) con l'elemento soggettivo (il dolo); (2) omessa motivazione circa la richiesta di non subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, in ragione del documentato stato di indigenza dell'imputato e della richiesta di fissare un termine per l'adempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si è effettivamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni per ritenere il dolo (richiamando l'antefatto, le condizioni del traffico e la volontà di restringere lo spazio di marcia). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte d'appello non ha svolto un motivato apprezzamento delle condizioni economiche del Romeo nonostante le deduzioni difensive e la documentazione prodotta; la sentenza è stata annullata limitatamente al provvedimento che subordinava la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio solo su tale punto.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    norma richiamata per giustificare la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione (riferimento procedurale sulle modalità di deposito della requisitoria)

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    limita i motivi deducibili in cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti da tale disposizione

  • orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021 e altri precedenti citati)

    Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A.; Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020, Z.; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, Genna

    principio secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è obbligato a un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato, ma deve compiere un motivato apprezzamento se dagli atti emergono elementi che pongono dubbio sulla capacità di soddisfare la condizione o quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata

Massime di principio

  • Quando si contesta il dolo in reati da fatto di veicoli, la Corte può inferire l'elemento soggettivo dalle circostanze (antefatto, comportamento repentino, condizioni del traffico) purché dia motivazioni chiare che colleghino quei fatti alla volontà e alla coscienza dell'agente.
  • Se l'imputato chiede che la sospensione condizionale non sia subordinata al pagamento della provvisionale per ragioni economiche, è necessario che il giudice di merito compia un apprezzamento motivato delle condizioni economiche; la mera omissione di tale valutazione è motivo di annullamento limitato.
  • La documentazione e le deduzioni difensive circa lo stato di indigenza devono essere presentate e valorizzate: se emergono elementi che possono far dubitare della capacità di adempiere la condizione, il giudice deve affrontare esplicitamente tali elementi e, se del caso, fissare termini o modulare la condizione.
  • In sede di cassazione i motivi devono confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata; l'assenza di questo confronto può portare all'inammissibilità del motivo.
  • In casi analoghi l'effetto pratico tipico è l'annullamento parziale (limitato alla condizione concernente la sospensione) e il rinvio per nuovo esame soltanto della questione economico-ristorativa, non della responsabilità penale già motivata.

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