Sentenza n. 13785/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento con il quale il G.S.E. S.p.A. disponeva l'annullamento del “provvedimento di accoglimento della richiesta di ammissione agli incentivi del 27/06/2018” e riservava l'adozione degli atti di recupero dei benefici economici già concessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di annullamento dell'ammissione agli incentivi e di riserva del recupero dei benefici economici già concessi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria incentivi)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal GSE l'ammissione a incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento con una stufa a pellet. Il GSE aveva successivamente avviato un procedimento di autotutela sulla base di risultanze investigative della Guardia di Finanza, ritenendo falsificata o comunque non veritiera la documentazione relativa al trasporto e allo smaltimento del vecchio impianto. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990 per difetto di motivazione; insussistenza della falsità documentale, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico; superamento del termine di diciotto mesi per l'esercizio dell'autotutela. La ricorrente ha evidenziato che la documentazione da essa prodotta proveniva da imprese diverse da quelle coinvolte nel procedimento penale relativo a un distinto circuito fraudolento. Il GSE ha sostenuto che nell'ambito della pratica fosse stato trasmesso un formulario riconducibile al soggetto coinvolto nelle indagini penali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto che, indipendentemente dalla qualificazione formale della misura come decadenza o annullamento in autotutela, il GSE dovesse dimostrare l'effettiva falsità della documentazione presentata dalla specifica beneficiaria, trattandosi del presupposto costitutivo del potere esercitato. Tale prova non è stata fornita. Il GSE ha trasposto automaticamente sulla posizione della ricorrente gli esiti di un procedimento penale riguardante altri soggetti e altra documentazione, senza verificare se i documenti concretamente prodotti dalla ricorrente fossero falsi o riconducibili al medesimo circuito fraudolento. La documentazione alternativa, costituita da fatture e formulario riferibili a imprese diverse da quelle coinvolte nell'indagine, non era stata oggetto di accertamento di falsità; inoltre, il GSE non aveva spiegato perché essa fosse inattendibile o inidonea a dimostrare il corretto smaltimento. Il semplice fatto che un soggetto abbia falsificato documenti in alcune pratiche non consente di presumere che la falsificazione si sia verificata anche in altre pratiche. Ne sono derivati difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Il motivo relativo al superamento del termine di diciotto mesi è stato assorbito, poiché il suo esame presupponeva l'accertamento della falsità documentale rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Il GSE conserva il potere di rideterminarsi dopo una compiuta istruttoria, qualora emergano elementi specifici di falsità riferiti alla documentazione della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato; l'insufficienza della motivazione ha concorso a determinare l'illegittimità dell'atto.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'esercizio dell'autotutela presuppone la dimostrazione del presupposto fattuale del potere; il regime derogatorio relativo alla falsità documentale richiede comunque l'accertamento della falsità con riferimento alla specifica posizione interessata.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La deroga al termine ordinario di diciotto mesi presuppone, nel caso esaminato, l'accertamento della falsità documentale quale fondamento dell'intervento di autotutela.
art. 73 c.p.a.
La causa è stata discussa sulla base di memorie e repliche depositate dalle parti.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione annulla o dichiara la decadenza da un beneficio sostenendo la falsità della documentazione prodotta, grava su di essa l'onere di provare la falsità con riferimento alla specifica posizione del beneficiario, poiché tale falsità costituisce il presupposto costitutivo del potere esercitato.
- Gli esiti di un procedimento penale relativo alla falsificazione di documenti in alcune pratiche non possono essere automaticamente estesi ad altre pratiche: occorre verificare l'identità o la riconducibilità della documentazione e del circuito fraudolento alla posizione concretamente incisa.
- La produzione di documenti provenienti da soggetti diversi da quelli coinvolti nelle falsificazioni impone all'amministrazione una specifica istruttoria sulla loro autenticità e attendibilità; in mancanza, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
- Il potere di autotutela fondato sulla falsità documentale non può essere legittimamente esercitato sulla base di una presunzione generalizzata derivante dalla diffusione di un sistema fraudolento; l'amministrazione deve individuare elementi specifici riferibili al singolo procedimento.
- L'eventuale annullamento del provvedimento per insufficienza dell'istruttoria non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere, purché svolga una nuova e compiuta istruttoria e accerti elementi specifici di falsità riferiti alla documentazione del beneficiario.
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