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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02759/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Lecce, che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 610 c.p., sostanzialmente contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito. Nella parte in cui richiamava anche l'art. 4 della legge regionale Puglia n. 18 del 2015, la doglianza veniva considerata nuova in cassazione, perché non risultava previamente dedotta come motivo di appello nei termini richiesti dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura di vizio di motivazione tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, operazione preclusa al giudice di legittimità; dall'altro, che il richiamo all'art. 4 della legge regionale Puglia n. 18 del 2015 introduceva una questione nuova, non dedotta in appello e quindi non proponibile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo come norma evocata dal ricorrente nella censura di motivazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo perché diretto alla rivalutazione del fatto.

  • art. 610 c.p.

    richiamato solo come norma evocata dal ricorrente; la Corte non esamina il merito della contestazione, ritenendo il motivo inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione delle prove.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    una questione non dedotta come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione; il motivo nuovo è inammissibile.

  • art. 4 della legge regionale Puglia n. 18 del 2015

    il richiamo a tale disposizione è stato ritenuto inammissibile in cassazione perché introdotto per la prima volta senza previa deduzione in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rivalutazione del merito e la rilettura autonoma delle risultanze probatorie, poiché la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una lettura alternativa delle prove più favorevole al ricorrente.
  • Le questioni non dedotte come motivi di appello non sono proponibili per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
  • La deduzione di una norma nuova rispetto al devoluto in appello integra una questione nuova in sede di legittimità e non può fondare un valido motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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