Cassazione Penale, Sentenza n. 13601/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frattini ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta impropria da falso in bilancio (art. 223, comma 2, n. 1 legge fall.) relativa al fallimento di RAP Rubinetterie S.p.A., deducendo: 1) violazione del diritto di difesa per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni del curatore Nobili e mancato esame incrociato; 2) errata interpretazione della tutela prevista dall'art. 2621 c.c., sostenendo che soltanto specifici destinatari (banche, enti previdenziali) sarebbero protetti e che i creditori erano comunque a conoscenza dello stato reale; 3) irrilevanza penale della rivalutazione immobiliare alla luce della riforma del 2015 sulle valutazioni in bilancio; 4) infondatezza della presunta falsità dei crediti iscritti in bilancio e insufficiente motivazione del consulente tecnico; 5) assenza del dolo, anche perché l'imputato aveva fornito garanzie personali; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o generici i motivi: la conferma delle dichiarazioni del teste Nobili e il loro richiamo per relationem sono legittimi e non hanno violato i diritti della difesa; la valutazione della idoneità a trarre in errore i terzi e dell'elemento soggettivo è correttamente motivata dalla Corte di appello (false appostazioni su voci di immediata percezione, plurime e reiterate nel tempo); le valutazioni contabili e le rivalutazioni immobiliari possono rilevare penalmente se vi è deviazione consapevole da criteri tecnici senza adeguata giustificazione; le contestazioni sulla svalutazione dei crediti sono questioni valutative affrontate con motivazione e supportate dalla consulenza tecnica; l'allegata prestazione di garanzie personali non esclude il dolo e il ricorrente non ha specificato tempi o rilevanza delle garanzie; infine il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)
presente nel testo della sentenza
Regola la configurabilità della bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio quando l'amministratore, tramite dichiarazioni non veritiere nei bilanci, cagiona o concorre a cagionare il dissesto; applicata per valutare le false appostazioni che hanno inciso sul patrimonio e sul risultato d'esercizio
art. 2621 cod. civ.
presente nel testo della sentenza
Norma sulle false comunicazioni sociali; la Corte ha interpretato che la tutela è rivolta ai terzi in generale e che rileva la concreta idoneità degli enunciati falsi a indurre in errore i destinatari, non la esclusiva protezione di specifici soggetti
art. 5, decreto ministeriale n. 162 del 2001 (attuativo della legge n. 342 del 2000)
Stabilisce criteri per le rivalutazioni degli immobili; la sentenza rileva la violazione di tali disposizioni quale elemento di falsità nella valutazione del cespite immobiliare iscritto a valore eccedente il reale valore commerciale
art. 511 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento; la Corte ha chiarito che la conferma di precedenti dichiarazioni e il richiamo per relationem sono utilizzabili e non ledono il contraddittorio, specie se è stato garantito il diritto di porre nuove domande
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
art. 111 Cost.
citato tra i motivi di ricorso
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzia del giusto processo; la Corte non ha ritenuto violato il diritto al contraddittorio nella procedura seguita
Massime di principio
- La conferma in udienza di dichiarazioni rese in precedenza e il richiamo per relationem sono normalmente utilizzabili se la prima testimonianza è stata assunta nel contraddittorio e se il teste è stato nuovamente escusso o le parti hanno potuto rivolgergli domande; non costituisce di per sé lesione del diritto di difesa
- Il falso in bilancio può integrare il reato di bancarotta impropria anche quando riguarda enunciati valutativi (es. rivalutazioni immobiliari, svalutazione crediti) se l'agente si discosta consapevolmente da criteri tecnici o normativi senza giustificazione e ciò è concretamente idoneo a trarre in inganno i destinatari
- La mancata svalutazione di magazzino e crediti e l'iscrizione di valori immobiliari eccedenti il reale possono costituire elementi decisivi per la responsabilità penale quando incidono in misura significativa sul risultato d'esercizio o sul patrimonio netto
- Il fatto che l'amministratore abbia prestato garanzie personali non esclude automaticamente la sussistenza del dolo specifico volto a trarre in inganno la generalità dei destinatari del bilancio
- In cassazione i motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione impugnata sono inammissibili; è necessario indicare con precisione quali sono le risultanze decisive contestate e perché insufficienti
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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