Cassazione Penale, Sentenza n. 4572/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP di Perugia che, in sede di convalida, aveva rigettato l'allontanamento d'urgenza dalla "casa familiare" con il divieto di avvicinamento disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p., perché il GIP aveva ritenuto mancante la convivenza attuale tra indagato e persona offesa. Il PM ha sostenuto che il rifiuto di convalidare per l'assenza di coabitazione pura pregiudica la finalità protettiva della norma e discrimina le vittime non conviventi ma comunque esposte a pericolo (es. frequenti ingressi, pernottamenti, violente reiterazioni di fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore: ha ritenuto che l'interpretazione del GIP sia eccessivamente formale e non conforme allo scopo di tutela della norma; ha precisato che la nozione di "convivenza" ai fini dell'art. 384-bis c.p.p. non coincide con la mera coabitazione attuale e può ricomprendere situazioni di convivenza di fatto già esistita ma conservantesi tramite perdurante frequentazione (es. pernottamenti, ingressi reiterati, violente pretese di recupero della convivenza). Pertanto l'operato della polizia giudiziaria è stato ritenuto legittimo e l'ordinanza del GIP è stata annullata senza rinvio perché l'allontanamento era stato effettuato legittimamente; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Perugia, Ufficio GIP. È disposto anche l'oscuramento dei dati identificativi della vittima.
Norme richiamate
art. 384-bis cod. proc. pen.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, ... l'allontanamento di urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ...
La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: non richiede necessariamente una convivenza attuale intesa come mera coabitazione; il requisito della "casa familiare" e della "convivenza" va valutato in termini di rapporto affettivo e di frequentazione effettiva, anche se la coabitazione continua non è più in atto.
art. 282-bis cod. proc. pen., comma 6
Richiamato come quadro normativo delle fattispecie previste (i reati per i quali può sussistere la flagranza rilevante ai fini dell'art. 384-bis); la Corte sottolinea il collegamento tra le fattispecie protette e la nozione di prossimità/convivenza ma esclude una lettura rigidamente limitativa.
art. 612-bis cod. pen. (stalking)
Il fatto contestato rientra nelle condotte persecutorie previste dall'art. 612-bis; tale fattispecie è una delle ipotesi richiamate per l'applicazione dell'allontanamento d'urgenza e del divieto di avvicinamento.
legge n. 76/2016, art. 1
"i conviventi di fatto come 'due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale'"
La sentenza utilizza la definizione normativa dei conviventi di fatto per argomentare che la convivenza rilevante riguarda un legame duraturo e di assistenza reciproca, non soltanto la coabitazione materiale.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (giurisprudenza CEDU)
Riferimenti giurisprudenziali richiamano la nozione di "vita familiare" come legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, utile per delimitare la nozione di convivenza rilevante ai fini protettivi.
art. 52 d.lgs. 196/2003 (codice della privacy)
La Corte ordina l'oscuramento dei dati identificativi della vittima secondo le norme a tutela della riservatezza.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 384-bis c.p.p. la "convivenza" non va intesa esclusivamente come coabitazione continuativa: può sussistere anche quando la convivenza materiale è cessata ma permangono elementi di frequentazione stabile, pernottamenti o comportamenti che mantengono il domicilio come luogo effettivamente frequentato dall'agente.
- In sede di convalida dell'allontanamento d'urgenza il giudice valuta ex ante la legittimità dell'intervento di polizia sulla base dei fatti conosciuti al momento dell'esecuzione (fumus e flagranza), non approfondisce la responsabilità in sede di merito né sostituisce la valutazione prognostica propria della misura cautelare.
- L'allontanamento e il divieto di avvicinamento hanno contenuto prescrittivo sovrapponibile (lasciare la casa, non rientrarvi, non avvicinarsi): la normativa va interpretata in modo coerente con la finalità di protezione della persona offesa.
- Una lettura formalistica che richieda la coabitazione attuale rischierebbe di lasciare prive di tutela situazioni in cui la pericolosità sussiste (es. rioccupazioni forzate, ingressi reiterati, pernottamenti), con possibili profili di irragionevolezza costituzionale.
- Indizi concreti che giustificano l'intervento di urgenza: precedenti pernottamenti presso l'abitazione della vittima, ingressi non autorizzati ripetuti, minacce o atti persecutori recenti, segnalazioni ripetute alla Polizia, persistenza di comportamenti volti a ristabilire la convivenza contro la volontà della vittima.
- Se l'allontanamento è stato eseguito legittimamente, il giudice di legittimità può annullare l'ordinanza di diniego di convalida senza rinvio quando il provvedimento cautelare d'urgenza sia ormai esaurito e non sia necessario un nuovo giudizio rescisorio.
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