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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24815/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva agito contro l'ASL per ottenere, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., il pagamento della differenza tra il budget annuale assegnato e quanto effettivamente corrisposto dall'ASL per prestazioni sanitarie rese nell'anno 2009. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'appello e liquidato un indennizzo calcolato come differenza tra il limite di budget annuale e le somme già pagate dall'ASL, senza detrarre i ticket versati dai pazienti. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2041 c.c. e dei criteri di quantificazione dell'indennizzo, sostenendo che l'arricchimento non potesse essere calcolato solo sul risparmio di spesa, ma dovesse essere decurtato anche dei ticket che l'ASL avrebbe incassato se avesse erogato direttamente le prestazioni; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse ignorato alcune fatture dalle quali risultavano prestazioni riferibili ad altro anno e prestazioni rese per pazienti di altra ASL, circostanze che avrebbero ridotto l'importo dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in assenza di contratto scritto con la pubblica amministrazione, l'arricchimento dell'ASL si misura sul costo che l'ente avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket pagati dai pazienti, i quali spettano alla struttura che materialmente eroga le prestazioni e non possono essere sottratti al risparmio di spesa dell'ente pubblico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che le circostanze fattuali dedotte non risultavano affrontate nella sentenza impugnata e che la ricorrente non aveva adeguatamente assolto l'onere di allegazione, avendo prospettato la questione in modo generico e, per quanto riferito, solo tardivamente. Ha quindi condannato l'ASL ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'indennizzo per ingiustificato arricchimento, nel caso di prestazioni sanitarie erogate da struttura privata accreditata senza contratto scritto con l'ente pubblico, va commisurato al costo che l'ASL avrebbe sostenuto per acquisire quelle prestazioni, detraendo solo i ticket effettivamente pagati dai pazienti alla struttura erogante e non un ipotetico ticket che l'ASL avrebbe incassato se avesse svolto in proprio l'attività.

  • art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992

    Il richiamo è utilizzato per evidenziare che, anche in mancanza del contratto previsto dalla norma, il limite di spesa assegnato alla struttura privata resta operante e non può essere eluso attraverso il diverso criterio di calcolo dell'arricchimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se le circostanze dedotte non risultano nel decisum e se la parte non dimostra in modo adeguato che esse rientravano nel thema decidendum e siano state tempestivamente introdotte nel giudizio di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale, senza che ciò incidesse sull'esito del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie per indebito arricchimento derivante da prestazioni sanitarie rese da struttura privata accreditata senza contratto scritto, il parametro dell'arricchimento dell'ASL coincide con il costo evitato dall'ente pubblico per procurarsi quelle prestazioni, e non può essere ridotto mediante il riferimento a un ticket ipotetico che l'ente non avrebbe incassato in concreto.
  • Il ticket sanitario, quando sia dovuto in relazione a prestazioni effettivamente erogate dalla struttura privata, costituisce un provento della struttura erogante e non una componente dell'arricchimento dell'ente pubblico.
  • Il limite di budget o di spesa assegnato alla struttura convenzionata non può essere surrettiziamente eluso mediante criteri di calcolo dell'indennizzo che finiscano per ridurlo indirettamente, specie in presenza di un assetto di spesa pubblica predeterminato dall'amministrazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede che il fatto decisivo sia specificamente allegato e rientri nel thema decidendum; non è ammissibile prospettare in cassazione circostanze fattuali non adeguatamente introdotte o non emergenti dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della prova

Testo integrale

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