Cassazione Penale, Sentenza n. 43992/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma operata dalla Corte d'appello che, revocando l'assoluzione del Tribunale e dichiarando la responsabilità civile per il reato di cui all'art. 646 c.p., non avrebbe adeguatamente motivato l'overturning rispetto alla pronuncia assolutoria (mancanza di motivazione rafforzata). In secondo luogo si censura l'erronea applicazione dell'art. 646 c.p., per assenza di atti di disposizione uti dominus e per mancanza di prova dell'interversione del possesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo insufficiente la motivazione rafforzata della Corte d'appello che ha riformato l'assoluzione di primo grado. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, disponendo che il giudice del rinvio valuti l'eventuale necessità di nuovi atti istruttori, e specificando che il secondo motivo resta assorbito. È stata respinta la richiesta di rifusione delle spese da parte della parte civile soccombente.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La norma punisce l'appropriazione di cose mobili da parte dell'occupante. La Corte osserva in astratto che, ove sia provata la distrazione di beni mobili dall'occupante e la loro mancata restituzione, può ravvisarsi il reato; tuttavia, nella fattispecie, la Corte d'appello non ha dato una motivazione rafforzata sufficiente per superare l'assoluzione.
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
Richiamato nella prospettiva dell'istruzione dibattimentale: se l'appello riforma un'assoluzione sulla base di diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello è tenuto anche d'ufficio a rinnovare l'istruzione dibattimentale (metodo dell'oralità), anche dopo l'introduzione del comma 3-bis.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione in Cassazione; qui utilizzata per sintetizzare i motivi di ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto il comma 3-bis all'art. 603 c.p.p.; richiamata per il principio secondo cui la revisione in appello dell'attendibilità della prova dichiarativa richiede spesso il ricorso al contraddittorio orale e alla rinnovazione dell'istruzione.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione anche solo per responsabilità civile, è necessario fornire una motivazione "rafforzata" che espliciti i passaggi logici e giuridici che giustificano l'overturning.
- Il diverso apprezzamento dell'attendibilità di dichiarazioni testimoniali, se decisivo per la riforma dell'assoluzione, impone al giudice d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale secondo il metodo dell'oralità, anche d'ufficio.
- La prova della distrazione o mancanza di beni mobili da parte dell'occupante può integrare l'art. 646 c.p., ma occorre dimostrare puntualmente quali beni sono mancanti e il comportamento dell'occupante; con valutazioni alternative o generiche la condanna non regge.
- L'onere motivazionale in appello è più stringente quando si contrasta una sentenza assolutoria: non basta la plausibilità, servono argomentazioni dotate di forza logica sufficiente a rimuovere il dubbio ragionevole.
- In fase di rinvio il giudice deve valutare la necessità di nuovi mezzi di prova e la rilevanza di eventuali riscontri esterni alle dichiarazioni, privilegiando l'accertamento orale quando le dichiarazioni sono decisive.
- La distinzione fra assoluzione (che richiede solo il dubbio ragionevole a favore dell'imputato) e condanna (che richiede certezza della colpevolezza) ha riflessi diretti sull'intensità dell'obbligo motivazionale dell'appello.
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