Cassazione Civile, Ordinanza n. 34498/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che l'Amministrazione finanziaria aveva annullato in autotutela gli atti impositivi oggetto della controversia. Di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l'ufficio fiscale aveva attribuito d'ufficio il codice fiscale a fondi di investimento gestiti dalla società, ritenendoli autonomi soggetti economici con natura imprenditoriale e attività occultate al fisco. La società e il suo legale rappresentante avevano contestato tale impostazione, sostenendo che i fondi avessero natura neutra e non fossero soggetti passivi autonomi ai fini delle imposte sui redditi. Dopo una fase processuale segnata anche da questioni di giurisdizione e da una pronuncia della Corte di cassazione che aveva individuato la giurisdizione del giudice tributario, la controversia era proseguita nel merito dinanzi alla CTR, che aveva annullato gli atti dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR, articolando due motivi, mentre la società ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno poi comunicato l'intervenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- L'intervenuto venir meno dell'atto presupposto o dell'oggetto del contendere può determinare l'estinzione del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese ove ne ricorrano i presupposti.
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