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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva annullato la cartella di pagamento di Euro 6.956,12 relativa all'insufficiente versamento della seconda rata IRAP per l'anno 2000. La società sosteneva che i contributi regionali ricevuti per il ripianamento del disavanzo di gestione non dovessero concorrere alla base imponibile IRAP. La CTR aveva ritenuto vincolante, quale giudicato esterno, una precedente sentenza relativa all'IRAP 1999 e al primo acconto 2000. L'Agenzia ha contestato l'estensione di tale giudicato, sostenendo che la precedente decisione contenesse soltanto un'interpretazione giuridica e non un accertamento fattuale vincolante. Ha inoltre rilevato l'esistenza di una successiva sentenza della Cassazione, passata in giudicato, riguardante il secondo acconto e il saldo IRAP 2000, che aveva riconosciuto l'imponibilità dei contributi.

La decisione

La Corte ha ritenuto regolare e sanata la notifica del ricorso per cassazione eseguita direttamente presso la sede della società, dopo il mancato reperimento del domiciliatario indicato nella sentenza impugnata. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che il precedente giudicato invocato dalla società non poteva impedire l'esame della controversia, poiché riguardava un'interpretazione giuridica non autonomamente vincolante. Ha invece attribuito efficacia decisiva alla successiva sentenza della Cassazione n. 13156/2010, relativa allo stesso fatto imponibile e allo stesso anno d'imposta, secondo cui i contributi pubblici destinati al ripianamento dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico dovevano essere inclusi nella base imponibile IRAP anche per il periodo anteriore al 31 dicembre 2002. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda della società contro la cartella di pagamento. La contribuente è stata condannata alle spese dei tre gradi di giudizio, liquidate in Euro 600 per il primo grado, Euro 800 per il secondo grado ed Euro 2.500 per il giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato vincola le parti rispetto all'accertamento contenuto nella decisione, ma non necessariamente rispetto a una mera argomentazione interpretativa astratta, separata dall'accertamento concreto del fatto e dal dispositivo.

  • Art. 324 cod. proc. civ.

    Individua i limiti della cosa giudicata formale e contribuisce a delimitare l'efficacia preclusiva della sentenza passata in giudicato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17

    Disciplina l'efficacia delle variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede nel processo tributario. Le variazioni diventano efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo alla notifica della denuncia di variazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    è sempre consentita la "consegna a mani proprie"

    Nel processo tributario sono ammesse modalità di notificazione che assicurino la consegna dell'atto direttamente al destinatario; tale modalità può sanare una precedente notifica nulla quando l'atto abbia comunque raggiunto la parte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49

    Richiama alcune norme del processo civile per le impugnazioni tributarie, senza escludere l'applicazione delle regole speciali sulle notificazioni previste dal processo tributario.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3

    Nel testo applicabile alla controversia, è stato interpretato nel senso che i contributi erogati a norma di legge potevano concorrere alla base imponibile IRAP, salvo deroghe previste dalla legge istitutiva del contributo o da disposizioni speciali.

  • D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265

    La disposizione, includendo nella base imponibile IRAP i contributi erogati a norma di legge con decorrenza dal 1° gennaio 2003, opera per il futuro e non costituisce interpretazione autentica della disciplina precedente.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3

    È stata considerata la disposizione interpretativa secondo cui sono soggetti a IRAP anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo deroghe specifiche. La Corte l'ha utilizzata nel quadro interpretativo relativo all'inclusione dei contributi per il ripianamento dei disavanzi del trasporto pubblico.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può vincolare un giudizio successivo solo per l'accertamento concreto di fatti o situazioni giuridiche che costituiscano presupposto indispensabile della decisione; una mera interpretazione astratta della norma tributaria non passa autonomamente in giudicato.
  • In materia di tributi periodici, una sentenza relativa a un'annualità o a una rata precedente non si estende automaticamente ad annualità o rate successive, salvo che riguardi un elemento stabile e condizionante del rapporto tributario oppure il medesimo fatto imponibile già definitivamente accertato.
  • Una precedente decisione su un diniego di rimborso può assumere rilievo anche in una controversia successiva riguardante una cartella, se le parti, il fatto imponibile e la questione sostanziale sono identici; la diversa natura dell'atto impugnato non è di per sé decisiva.
  • Per i contributi pubblici destinati al ripianamento dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico, la pronuncia stabilisce che tali somme concorrono alla base imponibile IRAP anche per periodi anteriori al 31 dicembre 2002, salvo una specifica deroga legislativa.
  • Una notifica inizialmente indirizzata a un domiciliatario risultato sconosciuto può essere sanata dalla successiva consegna diretta dell'atto alla società destinataria, quando l'atto raggiunga effettivamente la parte e la notifica sia stata eseguita nell'ambito del medesimo procedimento.
  • Quando esiste una sentenza successiva della Cassazione, passata in giudicato, relativa allo stesso fatto imponibile e allo stesso periodo fiscale, essa può prevalere sulla precedente interpretazione adottata nei giudizi tra le parti e condurre direttamente alla decisione di merito.

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