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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15421/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/09/2022 che confermava la sentenza di primo grado (22/11/2016) di condanna per tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dal metodo mafioso. Pellegrino deduce omessa/mancata motivazione in relazione alla recidiva (art. 99 c.p.), chiede il pieno riconoscimento dell'attenuante per collaborazione (art. 416-bis.1 c.p.) e sostiene che la esclusione dell'aggravante mafiosa avrebbe dovuto determinare la prescrizione del reato (richiamando artt. 157 e 161 c.p.). Nuzzo censura la motivazione sul giudizio di tentativo e sull'applicabilità dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), denunciando genericamente l'inadeguatezza della motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Pellegrino: il ricorso è inammissibile e manifestamente infondato in relazione alla recidiva; la Corte d'appello aveva correttamente motivato la recidiva con riferimento ai precedenti e alla pericolosità sociale, la collaborazione non incide sul giudizio retrospettivo della recidiva; il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante nella massima estensione è inammissibile per non essere stato devoluto al giudice d'appello; la cancellazione dell'aggravante per collaborazione non modifica il computo della prescrizione che, per effetto della recidiva reiterata e di atti interruttivi, sarebbe maturata dopo la pronuncia d'appello. Per Nuzzo: il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi (mancanza del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.). La Corte condanna i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva va valutata retrospettivamente sul rapporto tra precedenti e fatto sottoposto a giudizio; non richiede prognosi su future recidive e non è influenzata da fattori di carattere futuro come la collaborazione successiva

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Prevede l'aggravante per il metodo mafioso e, al contempo, una speciale attenuante collegata alla collaborazione; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante non incida automaticamente sul giudizio di recidiva né, in questo caso, sul calcolo della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai termini di prescrizione e al loro computo; la presenza della recidiva reiterata incide sui termini applicabili

  • art. 161 cod. pen.

    Collegata all'art. 157 per il computo della prescrizione, soprattutto in presenza di atti interruttivi; nella fattispecie la recidiva e gli atti interruttivi hanno determinato un termine esteso che ha impedito la prescrizione ante sentenza d'appello

  • art. 69, comma quarto, cod. pen.

    Stabilisce il divieto assoluto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti; la Corte ha richiamato tale principio per escludere che l'attenuante speciale potesse prevalere sulla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Impone il requisito di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione; la carenza di specificità (apodittiche affermazioni prive di elementi critici concreti) determina l'inammissibilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la dichiarazione di cause di non punibilità (es. prescrizione intervenuta durante il giudizio di legittimità)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha pronunciato la declaratoria ai sensi di tale articolo

Massime di principio

  • La recidiva va valutata in modo retrospettivo sul rapporto tra precedenti e fatto contestato; elementi successivi (come la collaborazione) non modificano automaticamente tale giudizio
  • Il riconoscimento di un'attenuante speciale (es. collaborazione prevista nello stesso articolo dell'aggravante) non può prevalere su recidiva o aggravanti quando l'ordinamento e la giurisprudenza vietano tale prevalenza (art. 69, comma 4 c.p.)
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto delle circostanze che incidono sul termine (recidiva, atti interruttivi): la mera eliminazione di un'aggravante non significa necessariamente l'avvenuta prescrizione
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: affermazioni generiche di non condivisione non soddisfano i requisiti di cui all'art. 581 c.p.p. e determinano l'inammissibilità
  • Questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione: il principio di devoluzione limita le doglianze di legittimità
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la valutazione di cause di non punibilità sopravvenute e la formazione del rapporto di impugnazione necessario per pronunciare su tali profili
  • La motivazione della Corte d'appello, se adeguata e conforme ai criteri giurisprudenziali, ostacola il successo del gravame in cassazione, soprattutto quando i ricorrenti non specificano i punti controversi

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