Cassazione Penale, Sentenza n. 15421/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/09/2022 che confermava la sentenza di primo grado (22/11/2016) di condanna per tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dal metodo mafioso. Pellegrino deduce omessa/mancata motivazione in relazione alla recidiva (art. 99 c.p.), chiede il pieno riconoscimento dell'attenuante per collaborazione (art. 416-bis.1 c.p.) e sostiene che la esclusione dell'aggravante mafiosa avrebbe dovuto determinare la prescrizione del reato (richiamando artt. 157 e 161 c.p.). Nuzzo censura la motivazione sul giudizio di tentativo e sull'applicabilità dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), denunciando genericamente l'inadeguatezza della motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Pellegrino: il ricorso è inammissibile e manifestamente infondato in relazione alla recidiva; la Corte d'appello aveva correttamente motivato la recidiva con riferimento ai precedenti e alla pericolosità sociale, la collaborazione non incide sul giudizio retrospettivo della recidiva; il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante nella massima estensione è inammissibile per non essere stato devoluto al giudice d'appello; la cancellazione dell'aggravante per collaborazione non modifica il computo della prescrizione che, per effetto della recidiva reiterata e di atti interruttivi, sarebbe maturata dopo la pronuncia d'appello. Per Nuzzo: il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi (mancanza del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.). La Corte condanna i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La recidiva va valutata retrospettivamente sul rapporto tra precedenti e fatto sottoposto a giudizio; non richiede prognosi su future recidive e non è influenzata da fattori di carattere futuro come la collaborazione successiva
art. 416-bis.1 cod. pen.
Prevede l'aggravante per il metodo mafioso e, al contempo, una speciale attenuante collegata alla collaborazione; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante non incida automaticamente sul giudizio di recidiva né, in questo caso, sul calcolo della prescrizione
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata in relazione ai termini di prescrizione e al loro computo; la presenza della recidiva reiterata incide sui termini applicabili
art. 161 cod. pen.
Collegata all'art. 157 per il computo della prescrizione, soprattutto in presenza di atti interruttivi; nella fattispecie la recidiva e gli atti interruttivi hanno determinato un termine esteso che ha impedito la prescrizione ante sentenza d'appello
art. 69, comma quarto, cod. pen.
Stabilisce il divieto assoluto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti; la Corte ha richiamato tale principio per escludere che l'attenuante speciale potesse prevalere sulla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Impone il requisito di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione; la carenza di specificità (apodittiche affermazioni prive di elementi critici concreti) determina l'inammissibilità
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la dichiarazione di cause di non punibilità (es. prescrizione intervenuta durante il giudizio di legittimità)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha pronunciato la declaratoria ai sensi di tale articolo
Massime di principio
- La recidiva va valutata in modo retrospettivo sul rapporto tra precedenti e fatto contestato; elementi successivi (come la collaborazione) non modificano automaticamente tale giudizio
- Il riconoscimento di un'attenuante speciale (es. collaborazione prevista nello stesso articolo dell'aggravante) non può prevalere su recidiva o aggravanti quando l'ordinamento e la giurisprudenza vietano tale prevalenza (art. 69, comma 4 c.p.)
- La prescrizione va calcolata tenendo conto delle circostanze che incidono sul termine (recidiva, atti interruttivi): la mera eliminazione di un'aggravante non significa necessariamente l'avvenuta prescrizione
- In cassazione i motivi devono essere specifici: affermazioni generiche di non condivisione non soddisfano i requisiti di cui all'art. 581 c.p.p. e determinano l'inammissibilità
- Questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione: il principio di devoluzione limita le doglianze di legittimità
- L'inammissibilità del ricorso impedisce la valutazione di cause di non punibilità sopravvenute e la formazione del rapporto di impugnazione necessario per pronunciare su tali profili
- La motivazione della Corte d'appello, se adeguata e conforme ai criteri giurisprudenziali, ostacola il successo del gravame in cassazione, soprattutto quando i ricorrenti non specificano i punti controversi
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